Consenso al riconoscimento del figlio infraquattordicenne

Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai

Quesiti
di Mugnai Roberta
17 Ottobre 2023

Ricevo dal Consolato di Caracas una richiesta di trascrizione dell’atto di nascita di un cittadino ora maggiorenne e il modello cons01 per procedere all’iscrizione AIRE per discendenza.

Alla nascita il ragazzo fu riconosciuto dalla sola madre, all'età di 5 anni fu riconosciuto dal padre (italiano) con atto formato in Venezuela e fu aggiunto anche il cognome paterno, m a non risulta l'assenso materno.

Si chiede se il riconoscimento sia valido e trascrivibile o si debba trascrivere il solo atto di nascita con annotazione.

Risposta

Nel caso prospettato, il riconoscimento paterno successivo è essenziale per la cittadinanza del figlio, visto che il genitore italiano è il padre.

La normativa italiana prevede, per il riconoscimento del figlio infraquattordicenne (come nel caso in esame), il consenso del genitore che effettuato il riconoscimento per primo. Il consenso è condizione di validità e, pertanto, deve essere prestato o anteriormente o contestualmente al riconoscimento.

Purtroppo non tutti gli ordinamenti prevedono un atto di consenso al riconoscimento successivo da parte del genitore.

Il Ministero dell’Interno ha, però, previsto la situazione da lei prospettata nel Massimario per l’Ufficiale dello Stato Civile (edizione 2012). Infatti a pag. 66 (paragrafo 6.2) troviamo: “Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che l’abbia già effettuato. Così si esprime l’art. 250, comma 3, del codice civile.

Dal tenore della disposizione discende che il consenso deve sussistere al momento del riconoscimento e può essere contestuale al riconoscimento o precedente allo stesso. È un elemento della fattispecie, senza il quale il procedimento non può essere nemmeno avviato. Ove mancasse, vi supplisce la decisione del tribunale per i minorenni ai sensi del combinato disposto dell’art. 250, comma 4 e dell’art. 45, primo comma del D.P.R. 396/2000. Nell’interesse del minore, tuttavia, la prassi ha introdotto una specie di sanatoria al riconoscimento fatto senza il consenso dell’altro genitore, quando tale consenso intervenga, anziché antecedentemente o contestualmente, in momento successivo al riconoscimento stesso.”

Dunque la soluzione al quesito è che deve essere chiesto al Consolato di Caracas un atto di consenso della madre. Tale consenso deve essere espresso per atto pubblico.

Al riguardo, si tenga presente che il Consolato ha anche funzioni notarili, pertanto il consenso (se c’è la disponibilità di quel Consolato) potrebbe essere espresso in un atto redatto all’interno della stessa sede consolare. Oltretutto, avendo già provveduto a riconoscere la cittadinanza italiana al figlio del connazionale, la nostra autorità consolare dovrebbe aver già provveduto a sanare la mancanza del consenso materno all’atto di riconoscimento successivo paterno.

Una volta ricevuto l’atto di consenso della madre (redatto a posteriori secondo le indicazioni del Ministero dell’Interno) si procederà trascrivendo prima l’atto di riconoscimento successivo (in quanto riguarda il cittadino italiano) e l’atto di consenso della madre in un unico atto di stato civile e, dopo, l’atto di nascita dell’interessato con l’annotazione del riconoscimento successivo paterno così trascritto (form.147).

Per quanto riguarda il cognome, essendo stato variato durante la minore età del riconosciuto, deve essere comunicato al Tribunale ordinario competente (sarebbe compito dell’interessato, ma considerato che si tratta di cittadino residente all’estero, farei una richiesta d’ufficio debitamente circostanziata) che, ai sensi dell’art.262, c.4 C.C., deciderà in merito, presumibilmente confermando il cognome attribuito all’estero.

16 Ottobre 2023            Roberta Mugnai

 

Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2960, sintomo n. 2992

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