MATERIALE WORKSHOP: LA GESTIONE CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI: IL RUOLO DI COORDINAMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiSi chiede una conferma della conformità del modus operandi dell’ente a quanto disposto dall'art. 208 del Cds e dalle disposizioni collegate. La norma disciplina la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ed indica con puntualità gli ambiti di intervento a cui possono essere destinati i proventi delle sanzioni pecuniarie, indicando anche le quote di destinazione. Il Comune utilizza una quota superiore al 50% del fondo per le spese di notifica dei verbali di contestazione, pertanto si chiede se tale modalità sia conforme alla normativa.
Va ricordato che l’art 208 del Codice della strada, a seguito della modifica intervenuta con la legge 29 luglio 2010, n. 120 ("Disposizioni in materia di sicurezza stradale"), stabilisce che i proventi dei provvedimenti sanzionatori stradali accertati da funzionari, ufficiali ed agenti dei Comuni (comma 1), sono soggetti ad un vincolo di destinazione relativo alla metà dell’importo iscritto a bilancio dell’ente. Di tale importo dimezzato, il comma 4 prescrive che almeno il 25% sia destinato a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; almeno un ulteriore 25% sia destinato al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale/municipale, mentre la restante quota vada a finanziare le altre finalità, indicate dalla lettera c) del medesimo comma, connesse al miglioramento della sicurezza stradale.
Ciò detto, i riferimenti giurisprudenziali di rilievo sul tema sono, in ordine cronologico, la delibera della Sez. contabile della Toscana n. 104 del 2010 e la delibera della Corte dei Conti, sezione delle autonomie, deliberazione n. 1 del 21 dicembre 2018.
Al riguardo, il punto 9.11.4 dell’Allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 (“Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario”) non prevede, tra le spese detraibili, quelle accessorie connesse a procedimenti di accertamento ed esazione.
Per quanto riguarda, poi, il profilo relativo alla finalità della normativa in esame, il giudice contabile soprarichiamato ha evidenziato che la stessa è chiaramente indicata dal legislatore proprio nel “potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale”. In altri termini, il vincolo di destinazione previsto dal legislatore è finalizzato ad incrementare l’attività connessa ad un servizio pubblico (quello di “polizia stradale, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a) del “codice della strada”) attribuito agli enti comunali per quanto concerne i centri abitati. Ne segue che, dalla quota stabilita dalla norma per potenziare l’indicato servizio pubblico, non possono detrarsi le spese connesse a quella attività, salvo una specifica deroga espressamente prevista dalla legge.
In conclusione, nel rimarcare che l’assunto preponderante dell’art. 208 è incrementare la sicurezza stradale, si deduce che gli interventi dedicati non possono includere provvedimenti e azioni finanziarie previste per la gestione ordinaria degli uffici della struttura di polizia.
Per completezza di trattazione, si riferisce comunque che le spese di notifica potrebbero essere finanziate, secondo un orientamento ANCI, al più con il surplus relativo agli incassi dei ruoli afferenti ai proventi in questione in quanto comprensivo delle quote incassate inerenti alle maggiorazioni.
16 Ottobre 2023 Elena Conte
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