Identificazione ed iscrizione anagrafica del cittadino apolide privo di documenti

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
17 Ottobre 2023

Abbiamo ricevuto una richiesta di iscrizione anagrafica di un cittadino che dichiara di essere apolide, ma non possiede nessun documento dal quale si possa evincere lo stato di apolidia, né un documento d'identità in corso di validità.

Produce l'estratto per riassunto dell'atto di nascita, in quanto nato in Italia, un vecchio Roman Pass scaduto il 31/12/2013 ed il codice fiscale.

Non risultano precedenti residenze ed è stato in carcere.

Si chiede se sia possibile procedere all’iscrizione anagrafica.

Risposta

Abbiamo due problemi da affrontare: la mancanza di idonei documenti che permettano una corretta identificazione del cittadino e il fatto che sia, a suo dire, un cittadino privo di cittadinanza.

Per identificare una persona priva di documenti ci possono essere quattro soluzioni praticabili:

  1. la conoscenza personale da parte dell’operatore anagrafico
  2.  il ricorso al cartellino della carta d’identità da richiedere preventivamente al Comune che l’ha rilasciato per ultimo
  3. l’identificazione a mezzo di polizia
  4. l’identificazione a mezzo di testimoni fidefacenti.

Nel caso trattato suggerirei l’adozione della terza soluzione per procedere all’identificazione della persona in questione, in possesso di documenti d’identità abbondantemente scaduti o che non permettono di certo una corretta identificazione, cioè il ricorrere all’identificazione a mezzo dell’autorità di pubblica sicurezza (Questura). L’4 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” dispone che l’autorità di pubblica sicurezza è preposta all’accertamento dell’identità di coloro che “non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità”. In questi casi il documento viene validamente sostituito da un’attestazione, corredata di fotografia, rilasciata dalla Questura o dal commissariato di polizia.

Occorrerà quindi invitare l’interessato a farsi identificare dalle autorità preposte.

L’identificazione a mezzo di testimoni fidefacenti è una modalità che risulta particolarmente rischiosa e, pertanto, la poniamo all’ultimo posto. Si tratta di una possibilità prevista dalla legge sul notariato (Legge 16 febbraio 1913, n. 89), che all’articolo 49 prevede che il notaio, in caso di mancanza di documenti “può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni”. È quindi indispensabile che i due testimoni siano conosciuti dall’ufficiale d’anagrafe e che conoscano il cittadino privo di documenti. In aggiunta, come riferiva una nota della Prefettura di Siena (prot. 6149/2011), “la responsabilità, nella circostanza di identificazione tramite testimoni, qualora si rilevi non veritiera, sarà imputabile, oltre che ad eventuali “falsi” testimoni, anche al funzionario comunale”.

Il secondo problema da affrontare è la condizione di apolidia. Dal punto di vista anagrafico, la condizione dell’apolide nell’ordinamento giuridico italiano viene equiparata a quella del cittadino straniero. Ciò lo si ricava dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251, oltre che dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

Il possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, in questo caso, è doppiamente importante. Innanzi tutto perchè è il documento che dimostra la sua regolarità del soggiorno in Italia; in secondo luogo perché è spesso l'unico documento in possesso di queste persone che consenta di identificarle.

Ricordo che mancando un passaporto o documento equipollente si ritiene si possa procedere all’identificazione mediante il permesso di soggiorno, che oltre a svolgere la sua funzione principale di "titolo di regolarità del soggiorno" è idoneo anche a svolgere la funzione secondaria di "documento di riconoscimento" in quanto "documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare" (Articolo 1 comma 1 lettera c) del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Pertanto per poter dar corso all’iscrizione anagrafica del cittadino descritto nel quesito occorre che lo stesso sia correttamente identificabile e che sia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità.

12 Ottobre 2023            Andrea Dallatomasina

 

Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2956, sintomo n. 2988

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×