Modalità di calcolo e tabelle Istat di riferimento per l'adeguamento Istat del contratto di trasporto scolastico

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
17 Ottobre 2023

Si chiede cortesemente di voler indicare le modalità di calcolo e le tabelle Istat di riferimento per l'adeguamento Istat del contratto di trasporto scolastico sottoscritto in data 02/01/2020 (contratto biennale di importo complessivo di € 137.579,61)

Risposta

In mancanza di uno specifico indice di riferimento, secondo giurisprudenza consolidata si applicano gli indici di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dallo stesso Istituto di statistica, poiché la disposizione di legge che demandava all’ISTAT la relativa indagine semestrale sui dati risaltanti dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e di servizi, non è mai stata attuata, la revisione dei prezzi d’appalto (Tar Campania– Napoli, sez. V, con la sentenza del 30 gennaio 2023 n. 684).

 

Infatti, a fronte della carenza di rilevazioni statistiche da parte dell’ISTAT, la revisione prezzi deve essere calcolata utilizzando l’indice (medio del paniere) di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati, ossia il summenzionato indice FOI, mensilmente pubblicato dall’ISTAT, trattandosi di parametro generale al quale, nelle more, si deve fare riferimento, potendo l’impresa appaltatrice solo in casi eccezionali, da provare puntualmente nella ricorrenza di evenienze impreviste ed imprevedibili, affermare il suo diritto ad un maggior compenso revisionale fondato su criteri differenti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 novembre 2018 n. 6237; Consiglio di Stato, Sez. V, 23 aprile 2014 n. 2052; TAR Campania – Napoli, Sez. VIII, 21 giugno 2018 n. 4169 e 28 gennaio 2016, n. 540; TAR Campania – Napoli, Sez. I, 28 marzo 2017 n. 1696; TAR Lazio – Latina, 11 marzo 2013 n. 215).

 

In tale ottica, costituisce conseguenza ineludibile che, per assolvere a tale funzione riequilibratrice dell’assetto contrattuale, l’indice Istat-Foi deve essere assunto nella sua misura intera e non deve essere soggetto a decurtazioni.

 

Alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale prevalente (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 20 novembre 2015 n. 5291) che qualifica l’indice FOI come limite massimo oltre il quale, salvo circostanze eccezionali, non può spingersi la determinazione autoritativa del compenso revisionale, e che, lungi dal riconoscere in capo all’amministrazione una sorta di potere discrezionale di riduzione dell’indice in commento, tende piuttosto ad utilizzare il termine “limite massimo” per evidenziare il concetto che l’indice FOI assorbe e ricomprende in sé, in funzione compensativa, tutte le diseconomie derivanti dall’aumento dei costi di produzione, senza che di regola all’impresa appaltatrice sia consentito di reclamare un maggior compenso revisionale sulla scorta di una personale rielaborazione degli aumenti collegati ai prezzi dei singoli fattori della produzione (personale, materiali, macchinari, etc.).

 

Il nuovo Codice dei contratti pubblici  introduce l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi nei documenti iniziali di gara delle procedure di affidamento e fornisce indicazioni sugli indicatori sintetici di prezzo e di costo, elaborati dall’Istat, che devono essere utilizzati. Al comma 3 dell’articolo 60, il Codice stabilisce che “ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall’Istat:

-        con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;

-        con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.”

Poiché il comma 3 dell’articolo 60 non precisa quale, tra gli indicatori disponibili, deve essere utilizzato, sulla base degli indici sintetici – di costo e di prezzo – diffusi dall’Istat e, per ognuno di essi: v. https://www.istat.it/it/archivio/286358.

L’aggiornamento dei prezzi avviene in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevati dall’ISTAT a livello nazionale con riferimento a partire dal primo anno successivo alla sottoscrizione e precisamente a partire dal mese successivo a quello della scadenza annuale. Quindi, se il primo anno contrattuale scade a settembre, la revisione di applicherà dal mese di ottobre, verificando la variazione annua intervenuta a quella data.

13 ottobre 2023             Eugenio De Carlo

 

Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2775, sintomo n. 2848

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