Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUn dipendente, padre di un minore affetto da disabilità grave, chiede la fruizione del congedo straordinario ex art. 42 co. 5. Atteso che il minore frequenta la scuola, si chiede se il congedo sia compatibile con tale impegno scolastico da parte del minore, posto che tale ipotesi non rientra nella fattispecie di "ricovero a tempo pieno" prevista dalla norma.
L’art. 42, c. 5-bis, D.lgs. n. 151/2001 prevede che: “(…) Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. (…)”.
Sul significato della locuzione “a tempo pieno” si è espresso l’INPS che nella circ. n. 155/2010 chiarisce: “(…) il presupposto per la concessione dei benefici è che la persona in situazione di disabilità grave non sia ricoverata a tempo pieno.
In proposito, per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.
Si precisa che le ipotesi che fanno eccezione a tale presupposto sono:
- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (ipotesi prevista dal messaggio n.14480 del 28 maggio 2010);
· ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
· ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi già prevista per i bambini fino a tre anni di età (circolare n. 90 del 23 maggio 2007, p. 7).
Il nuovo dettato normativo interviene sull’articolo 20, comma 1, della legge 53/2000, eliminando le parole da “nonché” a “non convivente” e prevede conseguentemente il venir meno dei requisiti della “continuità” e dell’“esclusività” quali presupposti necessari ai fini del godimento dei permessi in argomento da parte dei beneficiari.
Pertanto, oltre al requisito della convivenza, già eliminato dall’art. 20 della suddetta legge 53/2000, anche la “continuità” e l’ “esclusività” dell’assistenza, non sono più elementi essenziali ai fini del godimento dei permessi di cui all’art. 33 della legge 104/92. Analogamente, la legge ha abrogato l’art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2001, il quale prevedeva che i permessi dei genitori di figlio disabile in situazione di gravità maggiore di età potessero essere fruiti a condizione che sussistesse convivenza o che l’assistenza fosse continuativa ed esclusiva. (…).”
Sulla base di tali presupposti, si ritiene che la frequenza scolastica del minore non integri alcuna delle fattispecie di ricovero a tempo pieno e dunque ciò consenta al richiedente di usufruire dell’aspettativa richiesta.
13 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
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