Profili soggettivi ed oggettivi in tema di applicabilità dell’ordinanza di demolizione

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana – Parere 19 settembre 2023, n. 419

Servizi Comunali Abusi edilizi Sanzioni

14 Ottobre 2023

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana – Parere 19 settembre 2023, n. 419

Profili soggettivi ed oggettivi in tema di applicabilità dell’ordinanza di demolizione

Edilizia e urbanistica – Abuso edilizio – Ordinanza demolitoria – Legittimazione passiva - Individuazione concreta del responsabile dell’abuso.

L’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 individua quale soggetto passivo dell’ordine di demolizione chi ha il potere di rimuovere concretamente l’abuso.
Nel caso di realizzazione di opere edilizie abusive, è considerato responsabile il proprietario, sebbene non in ragione di una sua responsabilità effettiva o presunta nella commissione dell’illecito edilizio, ma solo in virtù del suo rapporto materiale con la res; grava, infatti, su di lui l’obbligo di collaborazione attiva, tra cui rientra senz’altro la rimozione dell’abuso edilizio, indipendentemente dal fatto che egli fosse o meno responsabile di tale illecito.
Nel caso in cui il bene abusivamente realizzato sia nella disponibilità di un soggetto diverso dal proprietario, l’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede che colui il quale ha realizzato l’abuso edilizio, avendo il godimento del bene in un dato momento, sia destinatario, al pari del proprietario, dell’ordine di demolizione.
L’amministrazione procedente è tenuta, in questo caso, ad accertare concretamente il responsabile degli abusi edilizi, allegando specifiche circostanze comprovanti la sua responsabilità. (1) 


Edilizia e urbanistica – Abuso edilizio – Ordinanza demolitoria – Motivazione – Legittimo affidamento.

L’applicazione della sanzione demolitoria, seppur tenendo conto del carattere vincolato del procedimento e della sufficiente motivazione attraverso la descrizione delle opere abusive e la constatazione della loro abusività, non può prescindere dalla puntuale individuazione ed esplicitazione dei presupposti in fatto e in diritto su cui essa si fonda. 
La stessa non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. 
Il principio non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione ripristinatoria intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, atteso che, in presenza di un’opera abusiva, non è configurabile alcun legittimo affidamento che possa giustificarne la conservazione. (2)

(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2022, n. 1512; Cons. Stato, sez. II, 12 settembre 2019, n. 6147; Cons. Stato, sez. VI, 13 gennaio 2020, n. 300; C.g.a, sez. riun. del 10 gennaio 2023, n. 81.
(2) Precedenti conformi: C.g.a., sez. riun., 15 marzo 2022, n. 174; C.g.a., sez. riun., 28 luglio 2021, n. 263;
Cons. Stato, sez. VI, 26 settembre 2022, n. 8264, Cons. Stato, Ad. plen., n. 9 del 2017.

 

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