Pratica avvio ristorante con dati catastali dichiarati mendaci e presentazione SCIA

Risposta di Ambrogio Fichera

Quesiti
di Fichera Ambrogio
16 Ottobre 2023

In una pratica di avvio di ristorante è stato dichiarato che i dati catastali dove è ubicata l'attività sono C01-negozi e botteghe, ma da una visura catastale risulta essere A/7, tre giorni prima dell’avvio del ristorante viene presentata una CILA e poi SCIA per cambio di destinazione d'uso, si chiede se è possibile richiedere una conformazione entro 30 giorni oppure la pratica va respinta senza possibilità di sanarla, e se rispetto ai dati catastali dichiarati, si tratta di dichiarazioni mendaci.

Risposta

Anche se il quesito non è posto in modo chiaro, sembra di capire che è stata presentata una SCIA per l’apertura di una attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con la previsione di un inizio effettivo dell’attività in una data successiva rispetto a quella di presentazione della SCIA medesima. A seguito di controlli effettuati successivamente è stato accertato che, all’atto della presentazione della SCIA commerciale, la destinazione d’uso urbanistica del locale interessato non era C/1 (commerciale) come dichiarato, ma A/7 (abitativa). Tre giorni prima della data indicata nella SCIA per l’inizio effettivo dell’attività, sono state presentate una CILA e poi una SCIA edilizia per cambio di destinazione d’uso urbanistica. Si presume infine che, in seguito, l’attività sia stata effettivamente iniziata.

Fatto salvo l’esito dei procedimenti concernenti la CILA (non è specificato se trattasi di CILA per inizio lavori che prevede una comunicazione di fine lavori o se si tratta di una CILA presentata a sanatoria) e alla SCIA edilizia (che si presume presentata per cambio di destinazione d’uso) si deve ritenere che, nel momento di presentazione della SCIA commerciale, non era sussistente, contrariamente a quanto dichiarato dall’interessato, la destinazione d’uso urbanistica commerciale. Se la ricostruzione di cui sopra è corretta, alla fattispecie è applicabile l’Articolo 21 della Legge 07/08/1990, n. 241 che, al comma 1 prevede che “Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.”. 

Pertanto, previo espletamento degli accertamenti del caso, dovrà essere adottato un provvedimento di sospensione dell’attività, qualora la stessa fosse stata effettivamente iniziata, giacché la SCIA commerciale presentata, nella quale è stato dichiarato il falso in materia di destinazione d’uso urbanistica non può essere conformata alla normativa vigente o regolarizzata utilizzando l’Articolo 19, comma 3 della Legge 241/1990.

Il provvedimento di sospensione dovrà avere efficacia fino all’avvenuta conclusione, con esito favorevole, del procedimento concernente il cambio di destinazione urbanistica e alla presentazione di una nuova SCIA commerciale. In caso sia accertato che l’attività è stata iniziata a seguito della SCIA non conformabile l’interessato dovrà essere sanzionato ai sensi degli Articoli 3, comma 7 e 10, commi 2 e 3 della legge 287/1991 (sanzione pecuniaria da euro 2.500 ad euro 15.000, pagamento in misura ridotta euro 5.000).

Per l’ipotesi di reato di cui all’Articolo 483 del codice penale dovrà essere inviata apposita segnalazione all’Autorità Giudiziaria competente.

13 ottobre 2023            Ambrogio Fichera

 

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