Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiedono informazioni e riferimenti normativi circa il versamento dei contributi figurativi per gli amministratori dell'ente che sono contemporaneamente lavoratori autonomi con partita IVA. Tali contributi, se dovuti, devono essere calcolati sulla base di un minimale? Come vanno denunciati? Con trasmissione di Uniemens su specifica matricola Inps distinta per cassa? Oppure possono essere pagati autonomamente dal professionista, il quale può chiedere relativo rimborso all'ente?
Il D.M. Ministero dell’Interno 25 maggio 2001 recante: "Determinazione delle quote forfetarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da pagare da parte degli enti locali a favore dei regimi pensionistici cui erano iscritti o continuano ad essere iscritti i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di amministratori locali” disciplina la fattispecie illustrata nel quesito.
In particolare, l’art. 1 chiarisce:
“(…) gli enti locali versano quote forfetarie annuali, da pagare mensilmente, a favore delle forme pensionistiche presso le quali i predetti soggetti erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data di conferimento del mandato, da determinare, in riferimento a ciascun istituto di previdenza ed assistenza, secondo i criteri di cui all'art. 2.”
L’art. 2 chiarisce quali siano i criteri per la determinazione delle quote forfetarie annuali per le singole categorie di lavoratori.
Per quanto riguarda l’importo da versare, la circ. INPS n. 12/2023 chiarisce:
“Per l’anno 2023 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è pari a € 17.504,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 4.200,96; mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
- € 4.591,30 (di cui € 4.376,00 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,23%;
- € 5.902,35 (di cui € 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
- € 6.131,65 (di cui € 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 35,03%."
Le aliquote complessive della Gestione separata INPS in vigore per l’anno 2023 sono appunto le seguenti:
- Lavoratori autonomi titolari di partita IVA, non provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati: 26,23%
- Collaboratori e figure assimilate (*), non provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 35,03%
- Collaboratori e figure assimilate (*), non provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 33,72%
- Soggetti provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria ovvero titolari di pensione diretta (anzianità, vecchiaia, invalidità): 24,00%.
Le istruzioni relative al versamento delle cifre forfettarie da parte degli enti locali sono state diramate dall’INPS con la circolare n. 205 del 21 novembre 2001 (poi aggiornata e integrata con mess. n. 3268/2019).
In particolare, il messaggio n. 3268 appena citato riporta:
“(…) gli Enti locali interessati provvedono anche per gli amministratori locali, che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del TUIR e risultano iscritti alla Gestone separata, al versamento delle quote mensili mediante modello “F24” e alla presentazione delle denunce contributive (Mod. “GLA” annuale oggi sostituito dal flusso Uniemens).
Nel tempo, il legislatore è intervenuto con successive norme alla rideterminazione delle aliquote di computo per la contribuzione dovuta alla Gestione separata, così come previsto dall’articolo 1, comma 79, della legge n. 247/2007 e successive modificazioni, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini di imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e per i quali non risulta copertura previdenziale obbligatoria né risultano pensionati (articolo 1, comma 203, della legge n. 208/2015; articolo 1, comma 165, della legge n. 232/2016). (…)
Al fine della corretta individuazione del contributo dovuto e della corretta compilazione del flusso Uniemens, con il presente messaggio viene introdotto un nuovo “Tipo rapporto” specifico per gli Enti locali obbligati al versamento della contribuzione per gli amministratori locali che svolgono attività libero professionale, iscritti alla Gestione separata e obbligati all’aliquota maggiore.
Per i periodi correnti, gli Enti locali interessati devono presentare, per gli amministratori locali per i quali è dovuta la contribuzione con aliquota piena, i flussi Uniemens utilizzando, nella sezione <ListaCollaboratori>, il nuovo codice “19” da inserire nell’elemento <TipoRapporto> di <Collaboratore>. (…)
Le modalità di dichiarazione delle denunce Uniemens dei collaboratori sono illustrate nel “Documento tecnico Uniemens” e annesso “Allegato tecnico”, disponibili sul sito dell’Istituto nella scheda “Trasmissione UNIEMENS per datori di lavoro di aziende private”.”
La circolare del 2001, invece, rammenta che:
“(…) qualora trattasi di lavoratori autonomi (professionisti) iscritti alla Gestione separata, l’amministratore-professionista dovrà autonomamente corrispondere i contributi previdenziali sulla quota parte del reddito imponibile eccedente la quota forfetaria."
13 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
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