Mutazione di un’iscrizione AIRE

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
16 Ottobre 2023

Un cittadino AIRE iscritto in questo comune chiede se sia possibile effettuare una variazione ed essere iscritto presso l’AIRE di un altro comune italiano.

Si chiede pertanto a quali condizioni e secondo quali modalità si possa procedere alla mutazione di un’iscrizione AIRE.

Risposta

I cittadini italiani residenti all’estero e già iscritti all’AIRE possono mutare la propria posizione anagrafica sostanzialmente in tre ipotesi:

1)    trasferimento della residenza in altro Stato estero, trasferimento di residenza nell’ambito del medesimo Stato estero, da una circoscrizione consolare all’altra, trasferimento di abitazione nell’ambito della medesima circoscrizione consolare;

2)    trasferimento dall’AIRE di altro comune o dall’anagrafe di cui al comma 4 dell’articolo 1, quando l’interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell’AIRE o nell’anagrafe della popolazione residente del comune;

3)    trasferimento dall’AIRE del comune di ultima residenza all’AIRE del Comune di nascita.

Mentre il punto 1) riguarda l’ipotesi del cittadino italiano che risiede all’estero e resta iscritto in AIRE ma cambia il luogo di dimora abituale, esattamente come accade in caso di trasferimento di residenza da un comune all’altro o di cambiamento di abitazione all’interno del medesimo comune per i residenti in Italia, i punti 2 e 3 riguardano il caso del cittadino già iscritto AIRE che non muta la residenza ma il comune d’iscrizione AIRE.

Per il punto 2) la norma di riferimento è l’articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 27 ottobre 1988, n. 470 che disciplina il caso del trasferimento dall’AIRE di altro comune o dall’anagrafe di cui al comma 4 dell’articolo 1 (ossia l’anagrafe istituita presso il Ministero dell’interno), quando l’interessato ne faccia domanda all’ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la residenza, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell’AIRE o nell’anagrafe della popolazione residente del comune. La ratio della norma è individuabile nella esigenza di gestire unitariamente le posizioni anagrafiche dei componenti il nucleo familiare, nel caso in cui risultino iscritti nell’AIRE di comuni diversi, ovvero nell’anagrafe ministeriale.

Il procedimento si avvia ad istanza degli interessati, che devono avanzare specifica richiesta al consolato territorialmente competente (articolo 6 comma 3 della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e ribadito nella Circolare Ministero dell’Interno n. 7 del 19 maggio 1995); il presupposto legittimante l’accoglimento dell’istanza è la sussistenza di membri del nucleo familiare iscritti nell’AIRE o nell’anagrafe della popolazione residente del comune in cui si intende essere iscritti all’AIRE.

Si rileva come il riferimento normativo sia al nucleo familiare, concetto che non coincide con quello di famiglia anagrafica; a tal proposito, il Decreto Legge 13 maggio 1988 n. 69 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1988) così definisce il concetto di nucleo familiare: “Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore ai 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti”.

Il Ministero dell’interno ha richiamato tale definizione con circolare n. 5 del 16 aprile 1993; successivamente il Consiglio di Stato con la sentenza n. 770 del 4 maggio 1994 (richiamata anche dalla circolare del Ministero dell’interno n. 19 del 1 dicembre 1998) ha chiarito che il concetto di nucleo familiare niente ha a che vedere con la famiglia anagrafica: la definizione di famiglia contenuta nell’articolo 4 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, non può che valere agli effetti anagrafici: nulla impedisce che ad altri fini (es. fiscali) debba considerarsi la famiglia nucleare, ossia quella composta da genitori e figli. Ne deriva che all’interno di una stessa famiglia anagrafica possono esistere due o più nuclei familiari.

Tuttavia, ai fini della valutazione dell’accoglibilità della richiesta, in mancanza di disposizioni normative esplicitamente, si ritiene si possa far riferimento alla definizione di nucleo familiare come indicata dal Decreto Legge 13 maggio 1988, n. 69, valutando, comunque, di volta in volta, nella genericità della norma l’accoglibilità dell’istanza.

L’ultima ipotesi prevista al punto 3) è disciplinata dall’articolo 6 della Legge 16 gennaio 1992 n. 15. In applicazione di tale disposizione, gli elettori residenti all’estero possono chiedere, in qualsiasi momento, di essere iscritti nelle liste elettorali del comune di nascita. La domanda, indirizzata al sindaco del comune di nascita, anche in questo caso dovrà essere inoltrata per il tramite della competente autorità consolare e dovrà contenere l’indicazione del comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) l’elettore è iscritto. La Legge 16 gennaio 1992, n. 15, ha previsto che, qualora venga inoltrata richiesta al Sindaco del comune di nascita di iscrizione nelle liste elettorali ai sensi dell’articolo 6 della citata legge, se la domanda trova accoglimento, l’interessato deve essere iscritto nell’AIRE del comune di nascita.

Quindi, per il caso descritto, il cittadino potrà mutare il comune d’iscrizione AIRE nel comune ove sono iscritti, in AIRE o ANPR, membri del proprio nucleo famigliare oppure presso il Comune di nascita.

12 Ottobre 2023            Andrea Dallatomasina

 

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