Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiIl 01.12.2023 un dipendente andrà in pensione, dal momento che lo stesso ha già presentato le dimissioni e che la Giunta ha preso atto delle stesse, si chiede:
1. se il dipendente può ancora usufruire (entro e non oltre il 30.11) delle ferie residue che gli rimangono da godere dell'anno in corso.
2. l’Ente può già oggi iniziare a scorrere le graduatorie per la sostituzione del suo ruolo, di modo da non lasciare il posto "vuoto" nemmeno per un giorno oppure occorre aspettare il pensionamento.
1. Sul tema delle ferie residue, l’ente può certamente procedere a concordare con il dipendente tempi e modi per l’utilizzo dei giorni di ferie residue.
Si tenga conto, in ogni caso, di due disposizioni contrattuali contenute nell’art. 38, CCNL 16 novembre 2022:
- “7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.” Il dipendente ha pertanto diritto di usufruire delle ferie maturate per 11 mesi su 12.
- "9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa tempestiva autorizzazione, in tempo congruo nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Il diniego delle ferie da parte dell’amministrazione deve avvenire in forma scritta, anche mediante comunicazione in forma digitale."
2. Le norme che regolano attualmente l’assunzione di personale a tempo indeterminato (D.L. n. 34/2019 e D.M. 17 marzo 2020) hanno di fatto eliminato il concetto di turn over, in base al quale si poteva sostituire il personale cessato solo a seguito della disponibilità di risorse derivante dalla chiusura del precedente rapporto di lavoro.
Il principio che ora governa le assunzioni è il rapporto matematico tra spese di personale e entrate correnti che, se rientrante nei parametri fissati dalla norma, consente di attivare procedure concorsuali indipendentemente dalla cessazione di personale (riassumibile nel concetto di sostenibilità finanziaria).
Pertanto, nel caso esposto nel quesito, l’ente deve:
a) verificare la disponibilità attuale di spazi finanziari calcolati come indicato dal D.M. 17 marzo 2020;
b) se sussiste tale disponibilità, procedere a modificare il DUP nella parte dedicata alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale, inserendovi il nuovo dipendente da assumere;
c) fatto salvo il rispetto delle condizioni per poter assumere personale, approvare e pubblicare il relativo bando, anche prima del 1° dicembre 2023;
d) in alternativa, procedere a scorrere proprie graduatorie oppure convenzionarsi con altro ente per l’utilizzo di graduatorie altrui.
12 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6453, sintomo n. 6557
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INPS – 29 maggio 2025
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