MATERIALE WORKSHOP: LA GESTIONE CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI: IL RUOLO DI COORDINAMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiL'ente può rinominare lo stesso revisore contabile (a parte la proroga tecnica) dei tre anni precedenti per un secondo mandato, previa comunicazione alla prefettura, con semplice delibera di consiglio di rinomina e senza attivare la procedura.
Pertanto si chiede se l’estrazione sia sempre obbligatoria alla scadenza dei 3 anni, anche in caso di secondo mandato e se sia legittima l’eventuale rinomina senza la procedura di estrazione.
Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n.138 del 2011 prevedono che i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti al registro dei revisori legali e all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il regolamento, approvato con il decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n.23, disciplina i criteri per l'inserimento degli interessati nel citato elenco, nel rispetto dei principi fissati dal predetto articolo 16, comma 25, nonché le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco e di estrazione a sorte dei nominativi dallo stesso.
Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con la legge 19 dicembre 2019, n.157, all'articolo 57 ter, lettera b), ha modificato la previgente disposizione normativa dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, aggiungendo il comma 25 bis. Tale comma, in deroga al comma 25, prevede, negli organi di revisione in composizione collegiale, la scelta, da parte dei consigli comunali, provinciali, delle città metropolitane e delle unioni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, del componente con funzioni di Presidente tra i soggetti inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Interno n.23 del 2012.
Pertanto, la suddetta normativa, incidendo sulla disciplina prevista dal TUEL d.lgs. n. 267/2000 in tema di nomina dei revisori dei conti, ha previsto che:
1)i revisori sono estratti presso la Prefettura – UTG a sorte da un elenco apposito;
2) negli enti in cui l’organo di revisione non è monocratico bensì collegiale, ai sensi dell’art. 234 del TUEL, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell’organo di revisione che ricoprirà il ruolo di presidente del collegio. Questi è scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia tre formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Interno 15/02/2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche a tale regolamento.
Pertanto, solo per gli enti che hanno un organo collegiale è possibile la rielezione del solo presidente, procedendo con avviso pubblico o senza in base alle regole di organizzazione e di funzionamento (previste nel regolamento di contabilità o altra disposizione) o alla prassi seguita.
Negli altri casi (per l’organo monocratico e per la nomina dei due componenti diversi dal presidente negli organi collegiali) la nomina avviene mediante il sistema del sorteggio.
In entrambi i casi (mediante elezione, per il presidente degli organi collegiali, e mediante sorteggio, in tutti gli altri), i mandati possibili non possono essere più di due mandati complessivi nello stesso ente, anche se interrotti anticipatamente, atteso il chiaro testo dell’articolo 235, comma 1, primo periodo, del TUOEL, come risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, il quale prevede che "L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata eseguibilità ….., e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale."
Secondo il Consiglio di Stato (Sez. V, Sentenza, 03/12/2014, n. 5976), il tenore letterale della disposizione contenuta nel primo periodo del comma 1 dell'art. 235 del 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti locali) esclude di per sé lo svolgimento dell'incarico di Revisore dei Conti presso un ente locale per una terza volta, indipendentemente dal fatto che gli incarichi stessi siano o meno consecutivi.
12 Ottobre 2023 Eugenio De Carlo
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