Competenze in materia di manutenzione di edifici scolastici

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
13 Ottobre 2023

Presso questo Ufficio continuano a pervenire, da parte dell'Istituto Comprensivo della città, richieste di pulizia, disinfestazione e derattizzazione con oneri a carico del Comune.

Si chiede chiarimento in merito alla competenza del Comune proprietario degli immobili.

Per esempio, a chi spetta la pulizia straordinaria prima dell'avvio dell'anno scolastico?

E la derattizzazione in caso di ritrovamento di ratti o quella ordinaria a fini preventivi?

Risposta

L’art.  3, L. 11 gennaio 1996, n. 23 recante "Norme per l'edilizia scolastica”  dispone:

1.  In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8  giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:

a)  i  comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;

b)  le  province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondari a superiore, compresi i licei artistici e  gli  istituti  d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonche' di convitti e di istituzioni educative statali.

2.  In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni  e le province provvedono altresi' alle spese varie di ufficio e  per l'arredamento  e a quelle  per  le  utenze  elettriche  e telefoniche,   per   la  provvista  dell'acqua  e  del  gas,  per  il riscaldamento ed ai relativi impianti.

Inoltre, il successivo comma 4 dispone:

4.  Gli  enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su  loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti  territoriali  assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.”

Per le scuole comprese nell’elenco sopra evidenziato, dunque, la competenza esclusiva di spesa è dell’ente locale, anche quando la scuola chiede di intervenire in autonomia.

La derattizzazione rientra tra le spese di manutenzione ordinaria, dunque è a carico dell’ente locale, per  le  scuole di competenza.

Lo stesso vale per la pulizia straordinaria dei locali.

12 ottobre 2023             Massimo Monteverdi

 

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