Restituzione somme da “busta paga pesante” (sospensione a causa sisma)

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
13 Ottobre 2023

Una dipendente collocatasi in aspettativa non retribuita chiede la modalità di restituzione delle rate della busta paga pesante e, in particolare, i codici da inserire per la compilazione dell'F24.

Risposta

L’art. 48, c. 1-bis, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 dispone:

1-bis. I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017.”

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione del 06/03/2018 n. 19 ha precisato:

I sostituti d'imposta, che a richiesta degli interessati residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici non hanno operato le ritenute, devono operare il conguaglio di fine anno (o di cessazione del rapporto) e indicare nella Certificazione Unica (CU) di cui all'art. 4, c. 6-ter, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, l'ammontare delle ritenute operate e quello delle ritenute sospese per consentire ai contribuenti che hanno fruito delle previste agevolazioni di effettuare i versamenti dovuti nei termini previsti.

Una volta determinata la somma da restituire, il versamento può essere effettuato senza applicazione di sanzioni e interessi mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo.

L’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 5/2018) ha chiarito:

“(…) al fine di procedere al versamento dei tributi sospesi, devono essere utilizzati gli ordinari codici tributo indicando come "anno di riferimento", l'anno di imposta originario al quale si riferisce il pagamento del tributo sospeso. 

Laddove poi il contribuente scelga di pagare ratealmente le somme dovute, dovrà indicare per ogni tributo il numero della rata in pagamento (nn) rispetto al numero di rate prescelto (rr).

A titolo esemplificativo, nell'ipotesi di pagamento in un'unica soluzione si dovrà indicare 01/01, mentre nell'ipotesi di versamento rateale (ad esempio n. 6 rate) si dovrà indicare 01/06, 02/06.

Infine, per quanto concerne il ruolo del sostituto di imposta, l'articolo 48, comma 11, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 riconosce che, su richiesta del lavoratore dipendente, la ritenuta può essere operata dal sostituto di imposta. In tale ipotesi il sostituto dovrà effettuare i versamenti utilizzando gli ordinari codici tributo delle ritenute, indicando nel modello F24 il mese "corrente" in cui è operata la ritenuta a seguito della ripresa dei versamenti e, come anno di riferimento, l'anno di imposta originario a cui si riferisce il pagamento del tributo sospeso."

Il versamento a cura della dipendente, pertanto, si effettua utilizzando i seguenti codici tributo:

1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;

1002 - Ritenute su emolumenti arretrati.

11 ottobre 2023             Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6447, sintomo n. 6551

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