Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede se il personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 50 bis del d.l. n. 189/2016 (c.d. assunzioni sisma) debba essere ricompreso nel computo del limite ai fini dell'obbligo di assunzione di categorie protette ai sensi della l. n. 68/99.
La direttiva n. 1/2019 “Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette”, emanata dal Dipartimento della Funzione pubblica precisa, a proposito della determinazione della quota d’obbligo:
“(…) per i datori di lavoro pubblici l’obbligo di assunzione ai sensi dell’articolo 3 della legge 68/1999 prende a riferimento, quale base di computo, il personale complessivamente occupato dall’amministrazione. La quota d’obbligo si ripartisce, ove possibile in modo omogeneo, nell’ambito delle singole aree o categorie e, pertanto, le dotazioni organiche, definite in relazione al fabbisogno ed alle esigenze organizzative, ne devono tenere adeguatamente conto. L’obbligo di copertura si configura, in ogni caso, come vincolo cogente, nel rispetto del regime del collocamento obbligatorio.
Dunque, rispetto alle amministrazioni pubbliche che hanno un’articolazione sul territorio, la quota deve essere computata a livello nazionale facendo sempre riferimento al totale dei dipendenti in servizio presso l’Amministrazione complessivamente intesa, ferma restando la ripartizione per aree o categorie.”
Inoltre, “L’articolo 4, comma 1, della legge 68/1999 prevede che, agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono da considerare nella base di computo, di norma, tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.
I lavoratori esclusi dalla base di calcolo per la determinazione del numero di soggetti disabili da assumere sono:
- i lavoratori occupati ai sensi della medesima legge 68/1999 (quindi tanto le persone con disabilità quanto le categorie dell’articolo 18, comma 2, nei limiti della percentuale prevista dalla legge),
- quelli con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi,
- i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché
- i dirigenti,
- i lavoratori assunti con contratto di inserimento (per il settore di lavoro pubblico il riferimento è al contratto di formazione e lavoro),
- i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore,
- i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività,
- i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,
- i lavoratori a domicilio,
- i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.
Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore."
Poiché l’art. 50-bis, D.L. n. 189/2016 non prevede l’esclusione generale di tale personale dal computo d’obbligo, l’unico caso di esclusione è quello indicato dalla direttiva: stipula di contratti a tempo determinato per una durata massima di sei mesi.
5 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
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