Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiIl titolare di un'attività di affittacamere, proprietario dell'immobile in cui ha sede l’attività, ha chiesto il trasferimento della residenza in parte dei locali destinati ufficialmente (come comunicato al SUAP) all’uso surriferito. È possibile concedergli la residenza?
La legge regionale del Molise non disciplina la casistica specifica dell'affitto delle camere ma solo quella dei Bed&Breakfast, in cui il titolare dell'attività deve risiedere.
L’anagrafe deve essere una fotografia dell’esistente, pertanto l’intera disciplina anagrafica è ispirata al principio della reale situazione di fatto. Il principio informatore dell’anagrafe è la res facti e ad esso bisogna sempre riferirsi per risolvere ogni problema di natura anagrafica.
Deve sempre sussistere la coincidenza tra il fatto e la sua rappresentazione amministrativa.
La Sentenza della Cassazione n. 1738 del 14 marzo 1986 ha stabilito che “La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altre attività fuori dal Comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali”.
Il Ministero dell’Interno, nella Circolare del 14 settembre 1991 n. 21, ci ricorda che «la residenza è comunque una situazione di fatto, alla quale deve tendenzialmente corrispondere una situazione di diritto contenuta nelle risultanze anagrafiche. Pertanto la mera dichiarazione resa da un soggetto all’ufficiale dell’anagrafe di non voler risultare residente in un certo comune o, viceversa, di voler risultare residente non è di per sé sufficiente a determinare la cancellazione o l’iscrizione nell’anagrafe, occorrendo che il soggetto interessato provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione».
Ne deriva che la residenza è comunque una situazione di fatto, alla quale deve tendenzialmente corrispondere una situazione di diritto contenuta nelle risultanze anagrafiche.
La Circolare del Ministero dell'interno 29 maggio 1995, n. 8, rimane, ancora oggi, il "faro" assoluto per tutti gli ufficiali d'anagrafe, riporta “Nel rammentare che il concetto di residenza, come affermato da costante giurisprudenza e da ultimo dal tribunale amministrativo regionale, del Piemonte con sentenza depositata il 24 giugno 1991, è fondato sulla dimora abituale del soggetto sul territorio comunale, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e soggettivo dell'intenzione di avervi stabile dimora, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali, occorre sottolineare che non può essere di ostacolo alla iscrizione anagrafica la natura dell'alloggio, quale ad esempio un fabbricato privo di licenza di abitabilità ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche, grotte, alloggi in roulottes.
Tale istituto, che da sempre costituisce uno dei criteri guida nella gestione delle anagrafi comunali, condiviso sia da questo Ministero che dall'Istituto nazionale di statistica, è conseguente al fine cui è ispirata la legislazione anagrafica e cioè la rilevazione delle situazioni di fatto. In pratica la funzione dell'anagrafe è essenzialmente di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale, né tale funzione può essere alterata dalla preoccupazione di tutelare altri interessi anch'essi degni di considerazione, quale ad esempio l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, per la cui tutela dovranno essere azionati idonei strumenti giuridici, diversi tuttavia da quello anagrafico.
Dalle suesposte considerazioni emerge che compito precipuo dell'ufficiale di anagrafe è quello di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal cittadino, cioè l'intenzione di risiedere, nel comune, e la res facti, ovverosia l'effettiva presenza abituale dello stesso, che dovrà formare oggetto di apposito accertamento disposto dall'ufficiale di anagrafe, cui spetti esclusivamente la decisione finale - accoglimento o meno - della richiesta di iscrizione anagrafica".
Pertanto se una persona, di fatto, abita in un luogo privo di permessi urbanistici o di minime condizioni igienico sanitarie, in un garage e perfino se abita in una grotta, deve essere iscritta anagraficamente nel luogo dove, di fatto, abita.
Nessun Regolamento Comunale, ordinanza del Sindaco, PRG o norme regionale che possa limitare tale principio
Fatte le dovute premesse se effettivamente il titolare dell’attività di affittacamere dimora stabilmente nell’attività all’ufficiale d’anagrafe non resta che riconoscere la residenza nell’immobile.
5 Ottobre 2023 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2946, sintomo n. 2978
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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