Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiSi chiede se il comproprietario di un immobile che risiede presso lo stesso possa ospitare un cittadino extracomunitario titolare di regolare permesso di soggiorno e se è necessario, ai fini dell’iscrizione anagrafica di quest’ultimo, il consenso degli altri comproprietari.
L'articolo 5 del Decreto Legge 28 Marzo 2014, n. 47, mira a colpire "situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti" (cfr. Servizio Studi del Senato, aprile 2014, n. 123, Dossier sull'A.S. n. 1413, pag. 43) e non altre situazioni di ordinari rapporti tra proprietari e occupanti. Anche la Circolare del Ministero dell’Interno n. 14/2014, riprendendo la norma in questione, riferisce che essa ha lo scopo di fronteggiare le situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti e, in ogni caso, non inficia il diritto costituzionalmente tutelato all'iscrizione anagrafica.
La finalità della norma in questione va ricercata, esclusivamente, nella necessità di ottenere il ripristino di situazioni di legalità compromesse da fatti "penalmente rilevanti", quali sono proprio le occupazioni violente di immobili altrui, mediante invasione dell'edificio, sfondamento delle porte, e azioni similari (situazioni che spesso sono rappresentate sui giornali e nei telegiornali locali e nazionali).
Quindi l'occupazione abusiva deve, per essere davvero riconosciuta tale nell'ordinamento giuridico, essere portata a conoscenza delle forze dell'ordine e dunque oggetto di specifica denuncia all'Autorità Giudiziaria.
In poche parole per “fare un abusivo” servono due cose: a) l’invasione (occupazione) arbitraria di un immobile altrui, b) la querela della persona che subisce l’occupazione (articolo 633 del Codice Penale).
Fatte le dovute premesse il comproprietario ha diritto di utilizzare l'immobile (quindi di risiedere all'interno dello stesso e/o ospitare chi vuole), al pari degli altri aventi diritto, senza dover chiedere il permesso degli altri comproprietari, “purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto” (articolo 1102 del Codice Civile).
Pertanto la dichiarazione di un cittadino straniero in regola con il titolo di soggiorno con il consenso di un comproprietario risulta ricevibile e l'ufficiale d'anagrafe deve procedere all’iscrizione anagrafica entro due giorni lavorativi.
Non occorre il consenso di tutti i comproprietari dell’immobile, è una questione privata che riguarda esclusivamente loro e certamente un aggravio del procedimento.
Nel modulo di iscrizione anagrafica il cittadino straniero dovrà compilare la parte relativa agli eventuali rapporti con le persone già iscritte anagraficamente nell’abitazione. Se verrà dichiarata la presenza di un vincolo previsto dall’articolo 4 del dPR 30 maggio 1989, n. 223, si inserirà il cittadino straniero nello stato di famiglia del comproprietario, diversamente si formeranno due famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio.
Una volta iscritto preliminarmente, ricordo che è obbligo, come previsto dall’articolo 7 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e dell’articolo 13 comma 3bis del dPR 30 Maggio 1989, n. 223, dell’Ufficiale d’Anagrafe inviare la comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica oltre che al destinatario del provvedimento finale anche ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Quindi occorre inviare la comunicazione agli altri comproprietari noti, i quali avranno diritto di intervenire con proprie osservazioni e controdeduzioni.
Ovviamente qualora gli accertamenti anagrafici abbiano esito il procedimento dovrà essere concluso positivamente.
Ciò non toglie che potrebbe innescarsi un contenzioso giudiziario tra i comproprietari ma in tal caso l'ufficiale d'anagrafe non può assurgersi ad arbitro della situazione, dovrà fare da semplice spettatore e solo successivamente dovrà eventualmente prendere atto della decisione del giudice in merito al diritto all'occupazione dell'alloggio da parte del coerede.
Nel caso in cui il giudice dichiarasse l'insussistenza di tale diritto, l'ufficiale d'anagrafe dichiarerà tale iscrizione nulla ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 28 Marzo 2014, n. 47.
5 ottobre 2023 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2945, sintomo n. 2977
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
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