Sull’unicità del centro decisionale e sull’esclusione non automatica dalla procedura di gara
T.a.r. per la Sicilia, sezione I – Sentenza 15 maggio 2025, n. 1068
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUn curatore fallimentare ritiene di non dover versare l'IMU su un immobile in stato di grezzo, oggetto di un preliminare di vendita stipulato ante-fallimento, in quanto:
1) non vi è stato il decreto di trasferimento previsto dal comma 768 L. 160/2019 ma soltanto l'esecuzione del preliminare stesso con il rogito (autorizzato dal giudice delegato);
2) dalla vendita non c'è stato alcun ricavato perché l'immobile non è stato finito ed è stato perciò ritenuto congruo il prezzo già pagato.
Il curatore ritiene di aver adempiuto ad un obbligo di legge ex art. 72 della legge fallimentare, di conseguenza, nel caso di specie, non si applica il comma 768 l. 160/2019.
L’art. 1, c. 768, L. n. 160/2019 dispone:
“768. (…) Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.”
A tale proposito, l’ANCI Campania aveva chiarito:
“(…) il sorgere della sentenza dichiarativa di fallimento non postula il venir meno del possesso da parte del fallito, il quale perderà la sola detenzione.
Ciò che si produce con la sentenza dichiarativa di fallimento è un effetto traslativo dell’onere d’imposta, procrastinando il momento impositivo che viene così differito al momento in cui il curatore, in funzione di mero amministratore dei beni, vende l’immobile.
Alla luce del ragionamento condotto, ovvero, quello secondo il quale il fallito non cessa di essere proprietario dei beni compresi nel fallimento in relazione ai quali si pone come soggetto passivo del tributo, appare logica conseguenza quella secondo la quale, in ipotesi di mancato trasferimento dell’immobile, e restituzione del bene al fallito, ricadrà su quest’ultimo l’onere di versamento dell’imposta una volta tornato in bonis, al fine di estinguere il debito maturato durante il periodo fallimentare. (Cass. 06/08/2019 n. 20953).
Con il decreto di trasferimento dell’immobile in favore dell’aggiudicatario ex art. 508 c.p.c., invece, viene sancito il trasferimento del bene in favore del terzo subentrante, i cui effetti inizieranno a decorrere dalla trascrizione presso la competente Agenzia del Territorio.
Solo da tale momento, il fallito sarà privo del possesso nonché della legittimazione passiva, non avendo più alcun diritto reale sull’immobile.
Ne consegue l’illegittimità di qualunque atto amministrativo volto all’accertamento e riscossione dei tributi relativi il cespite, notificato in capo all’originario proprietario.
Il Comune titolare della potestà impositiva, sarà attento a pretendere l’IMU sul cespite dal soggetto sottoposto a procedura concorsuale sino alla dichiarazione di fallimento e, dal curatore, a decorrere dal periodo d’imposta in cui il fallimento viene dichiarato, seppur con il descritto differente nella liquidazione del tributo.”
Nella fattispecie descritta nel quesito, però, non vi è, né vi sarà, alcun decreto di trasferimento, poiché l’immobile non è più compreso nella procedura fallimentare essendo stato già ceduto con autorizzazione del giudice delegato.
Inoltre, la procedura non ha beneficiato di alcun provento poiché il prezzo pagato prima del fallimento era stato ritenuto congruo.
Ne deriva che il soggetto passivo è, con decorrenza dalla data del rogito, il nuovo proprietario dell’immobile.
4 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
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