Affidamento incarico a legale e obbligatorietà DURC
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiLa stazione appaltante in passato ha affidato tramite MEPA un contratto di servizi senza effettuare i controlli previsti a suo tempo dal d.lgs. 50/2016 art.80 concernenti il possesso di tutti i requisiti da parte dell'O.E., considerata l'iscrizione e la permanenza al MEPA.
Nell'ipotesi di proroga allo stesso O.E., si chiede se sia necessario procedere ad effettuare tutti i controlli o se, il fatto di essere iscritti al MEPA, consente alla stazione appaltante di procedere dandoli per acquisiti.
Come ritenuto dal MIMS nei propri orientamenti e pareri (ad es. n. 876/2021), nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione.
La SA dovrà comunque controllare il possesso dei requisiti generali in capo all’aggiudicatario nel caso in cui l’O.E. non rientri tra il campione controllato, restando ferma la facoltà di compiere le verifiche negli altri casi. Con riferimento alle eventuali evidenze documentali del controllo, spetta ai diversi gestori dei mercati elettronici, indicare le modalità con cui dare evidenza delle verifiche effettuate e degli operatori rientranti nel campione verificato.
Importante comunque è verificare le modalità di funzionamento della piattaforma utilizzata. Infatti, ad es., l’art. 7 del documento “Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – versione 2.0 Agosto 2022” ha previsto che […] “Salvo quanto espressamente previsto dalla legge, la Registrazione al Sistema e l’Ammissione, così come l’ottenimento da parte dell’Operatore Economico di un qualsiasi Profilo di Autorizzazione ad operare sul Sistema non implicano di per sé il possesso o il mantenimento in capo all’Operatore Economico dei requisiti di partecipazione alle varie procedure degli Strumenti di Acquisto e di Negoziazione, che dovranno essere di volta in volta verificati dalle Stazioni Appaltanti in conformità con le disposizioni vigenti applicabili”. Inoltre l’Autorità Nazionale Anticorruzione nel parere di precontenzioso n. 680 del 29.07.2020 (in relazione ad una vicenda avente ad oggetto, a latere, il ruolo dei controlli effettuati dalla piattaforma MePA/CONSIP) si è espressa sostenendo che CONSIP è l’unico soggetto competente a verificare la veridicità e completezza delle dichiarazioni rese dagli operatori economici in sede di registrazione al MEPA. Tuttavia, ogniqualvolta l’operatore economico, all’atto della partecipazione ad una procedura di gara, attesti il possesso dei requisiti di ordine generale mediante il richiamo alle dichiarazioni rese in sede di iscrizione al MEPA confermandone la validità, la Stazione appaltante, in sede di controlli ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, dovrà sottoporre a controllo di veridicità le dichiarazioni rese in sede di iscrizione al MEPA.
3 Ottobre 2023 Eugenio De Carlo
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2754, sintomo n. 2827
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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ANAC – 28 maggio 2025 (Delibera n. 183 del 30 aprile 2025)
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