Riparto delle risorse destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUn dipendente assunto a tempo determinano part-time 18 ore per PNRR può assumere un incarico a 18 ore tempo determinato presso una scuola statale?
I dipendenti part time fino al 50% sono legittimati a stipulare due contratti di lavoro, in generale (dunque eventualmente anche per due contratti a tempo determinato), dall’art. 53, c. 7, CCNL 21 maggio 2018 (tuttora vigente):
“7. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’ente nel quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.”
Non è necessaria l’autorizzazione del primo ente; l’unico vincolo (oltre alla comunicazione tempestiva dell’attivazione del secondo contratto) posto dalla norma è che non vi sia conflitto d’interessi con il primo datore di lavoro per effetto della sottoscrizione del secondo contratto.
La conferma è giunta anche dall’ARAN con orientamento applicativo CFL-136:
“L’articolo 92 del D.Lgs 267/00, come noto, prevede per il solo personale degli enti locali una specifica deroga al divieto generale di cumulo dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego.
Pertanto, un ente locale può legittimamente procedere alla assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale, purché siano rispettate le previsioni del comma 1 dello stesso art. 92.
Come specificato all’art. 53 “Rapporto di lavoro a tempo parziale” del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, da leggere in combinato disposto con l’art. 19 “Contratto individuale di lavoro” dello stesso contratto:
- la previsione dell’assunzione e della tipologia contrattuale deve essere prevista nel Piano dei Fabbisogni (comma 1 lett. a) art. 53);
- il rapporto di lavoro a tempo parziale è costituito e regolato dal contratto individuale di lavoro in cui si devono stabilire anche le modalità di articolazione della prestazione lavorativa: durata e collocazione temporale con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno (comma 11, art. 53 e comma 4 art. 19 dello stesso CCNL);
- nel caso di specie, il dipendente avrà due distinti contratti individuali di lavoro che regolano i rispettivi rapporti;
- il dipendente all’atto della costituzione del rapporto di lavoro deve rendere la dichiarazione di cui al comma 6 dell’art. 19 del CCNL in esame, in merito all’insussistenza di cause di incompatibilità, che dovrà essere resa con riferimento al posto da ricoprire.”
3 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6405, sintomo n. 6509
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2025
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34207
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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