Criteri di determinazione del rimborso per le attivita' svolte dai pubblici dipendenti nominati negli organi giudicanti e inquirenti di giustizia sportiva
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Sport - Decreto 14 aprile 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiVorrei sapere se, nell'ipotesi in cui un dirigente vada in pensione, laddove si debbano ancora attivare le procedure per la selezione, l’ente possa nominare un sostituto tra i dirigenti in servizio. Se si, esiste una durata massima? E ancora il Dirigente cui viene richiesto di svolgere le mansioni di un altro settore oltre il "suo" può rifiutarsi?
La fattispecie illustrata nel quesito è quella dell’incarico dirigenziale ad interim.
L’art. 58, c. 1, CCNL 2016-2018 dispone:
“1. Per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata la copertura di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, i quali siano stati formalmente affidati in conformità all’ordinamento di ciascun ente, è attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore compreso tra il 15% ed il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico."
L’ente locale può perciò nominare un altro dei dirigenti di ruolo per coprire la temporanea titolarità di un’altra posizione dirigenziale.
Ciò deve avvenire nel rispetto dell’art. 48, c. 2, CCNL 2016-2018:
“2. L’incarico dirigenziale è conferito, con provvedimento dell’ente, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia e degli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, in osservanza dei principi di trasparenza che gli stessi prevedono."
Quanto alla durata massima dell’incarico ad interim, essa non è fissata da norme di legge o contrattuali ma è inevitabilmente legata alla copertura della posizione temporaneamente vacante e non può essere procrastinato sine die.
In effetti, il Dipartimento Funzione pubblica, nella direttiva n. 9/2007, aveva precisato: “Occorre, inoltre, che siano conservati i caratteri di eccezionalità, residualità e breve durata di istituti quali la reggenza dell'ufficio mediante incarico ad interim (…)”, confermando che nel concetto di interim si debba ritenere sottintesa la sua durata funzionale al completamento della procedura per coprire il posto vacante.
A proposito del rifiuto dell’incarico ad interim, si ritiene che esso non sia legittimo.
La Cassazione ha ricordato (sent. 8 giugno 2015, n. 11790) che:
“Il datore di lavoro pubblico ha (…) un'ampia potestà discrezionale nella scelta dei soggetti ai quali conferire incarichi dirigenziali, cui corrisponde, in capo a coloro che aspirano all'incarico, una posizione qualificabile come di interesse legittimo di diritto privato, riconducibile, quanto alla tutela giudiziaria, nella più ampia categoria dei "diritti" di cui all'art. 2907 cod. civ.
La qualifica dirigenziale non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una "carriera" e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del dipendente, che tale qualifica ha conseguito mediante il contratto di lavoro stipulato all'esito della prevista procedura concorsuale. (cfr Cass 388/2006, 3929/2007, 13867/2014)."
La sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei conti ha inoltre affermato (del. n. 73/2018):
“(…) il dirigente di ruolo non incontra preclusioni nell’applicazione a qualsivoglia posto di funzione di pari qualifica disponibile presso la amministrazione che lo ha reclutato, in quanto selezionato mediante gli ordinari percorsi di natura concorsuale e perciò in base all’accertato possesso di adeguata formazione tecnico-professionale (…)”.
3 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
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