Responsabilità dell'Ente Locale e del Corpo di Polizia Locale derivante dal vagabondaggio dei cani randagi

Risposta del Dott. Marco Massavelli

Quesiti
di Massavelli Marco
06 Ottobre 2023

L'Ente avendo fatto innumerevoli richieste di cattura e ricovero di cani vaganti all'ASL di competenza, (ai sensi dell'art. 16 Legge Regione Abruzzo del 18 dicembre 2013 n. 47), la stessa, effettua interventi, precisamente 3 interventi, verbalizzando mancata cattura e considerano la richiesta chiusa.

Si chiede, in base anche a quanto dispone la Legge Regione Abruzzo del 18 dicembre 2013 n. 47, se vi sono gli estremi per deferirli all'Autorità Giudiziaria.

Risposta

A parere di scrive, in relazione anche alle esperienze operative vissute nell’attività di operatore di polizia locale e in relazione al disposto della Legge Regionale n. 47/2013, emerge quanto segue.

L’articolo 5, comma 1, Legge Regionale n. 47/2013 stabilisce che i Comuni sono responsabili di tutti i cani e gatti vaganti senza proprietario presenti o, comunque, rinvenuti nel territorio di propria competenza.

In attuazione tale legge, i Comuni, tra l’altro richiedono l'intervento del Servizio Veterinario della ASL per la cattura dei cani vaganti presenti o rinvenuti sul loro territorio (comma 2, lett. c)) e effettuano attività di vigilanza sul rispetto delle norme di cui alla presente legge attraverso il Corpo di Polizia Locale (comma 2, lett. g)).

L’articolo 16 poi specifica che tra gli altri, anche gli agenti di polizia urbana segnalano la presenza di cani vaganti ai Comuni territorialmente competenti, i quali, d'intesa con il Servizio Veterinario della ASL, predispongono gli interventi necessari per la loro cattura e l'invio nei ricoveri individuati dagli stessi Comuni.

Inoltre l’articolo 25 individua gli organi di vigilanza sottolineando che alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della suddetta Legge regionale sono preposti i corpi della polizia municipale, nonche' gli organi di vigilanza di cui dispongono Province ed A.S.L.

Da tale disposto normativo si evince che, operativamente, se è il Comune ad avere la responsabilità di tutti i cani vaganti presenti/rinvenuti nel territorio di propria competenza, e sono gli agenti di polizia urbana che, in nome e per conto loro stessi del Comune, predispongono gli interventi necessari per la loro cattura, sarà vero che se l’agente ha la responsabilità del cane, dovrà attendere sul posto, tenendo sotto controllo l’animale, l’intervento del personale addetto al recupero. Altrimenti sarà necessario custodire il cane in luogo chiuso e sicuro (ad esempio, il cortile di una casa privata ove il proprietario si sia reso disponibile a detenere l’animale per il tempo strettamente necessario all’arrivo del personale addetto al recupero).

Avendo la responsabilità dell’animale non è consentito segnalare la sua presenza e allontanarsi, proprio perché, si ripete, avendo la responsabilità, gli agenti operanti saranno responsabili, una volta fatta la segnalazione, di quanto accaduto all’animale ovvero di quanto fatto dall’animale lasciato incustodito.

Nel caso prospettato nel quesito, a parere di chi scrive, nulla può essere eccepito al personale addetto alla cattura che, attivato dalla Polizia Locale che poi si è allontanata dal posto, lasciando incustodito l’animale, non abbia più reperito il cane, in quanto evidentemente, essendo libero, si è allontanato, facendo perdere le sue tracce.

3 ottobre 2023               Marco Massavelli

 

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