Richiesta di un cittadino che chiede di identificare chi, oltre alla madre, egli presume dimorare presso l'abitazione
Risposta di Andrea Dallatomasina
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUn contribuente è proprietario di un immobile C2 di mq. 500 (formato da un piano terra con 4 locali uso deposito, primo e secondo piano ad uso sottotetto nelle planimetrie catastali).
Ai fini della dichiarazione dei redditi tali locali sono dichiarati con utilizzo "9" quindi altro, ma ai fini IMU non viene versata alcuna somma poiché considerata pertinenziale all'abitazione che dista 1 km.
E' possibile accertare l'omesso versamento contestando la pertinenzialità anche per coerenza su quanto dichiarato ai fini IRPEF?
L’art. 13, c. 2, D.L. n. 201/2011 dispone:
“Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. …”.
Ora, se la definizione di pertinenza è stringata, la giurisprudenza di legittimità ha cercato di colmare questo deficit con numerose pronunce, tra le quali:
- (Sent. Cass. n. 25127/2009): “(…) ai sensi dell'art. 817 c.c., sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”.
- (Sent. Cass. n. 19161/2004): per attribuire a un immobile la qualità di pertinenza ci si deve basare "sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra, secondo la relativa definizione contenuta nell´art. 817 c.c. “.
- (Sent. Cass. n. 3103/1989): il vincolo pertinenziale “richiede la presenza di un elemento oggettivo consistente nella destinazione del bene al servizio o all’ornamento di un altro ed un elemento soggettivo costituito dalla rispondenza di tale destinazione all’effettiva volontà dell’avente diritto di creare il predetto vincolo di strumentalità e complementarietà funzionale”.
- (Sent. Cass. n. 17883/2022): “la nozione di pertinenza ai fini della esclusione del relativo autonomo assoggettamento ad imposta, si fonda su un accertamento rigoroso dei presupposti di cui all'art. 817 c.c., ossia della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra e su uno soggettivo, consistente nella volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole, restando peraltro irrilevanti le risultanze catastali, aventi una valenza meramente formale (per questa affermazione di principio v., tra altre, Sez. 5 -, Sentenza n. 27572 del 30/10/2018 Sez. 5, Sentenza n. 18470 del 21/09/2016)”.
La conseguenza più importante di queste chiare pronunce è ben sintetizzata sempre dalla Cassazione (Sent. n. 28613/2022), la quale evidenzia che:
“il contribuente è tenuto a dimostrate la sussistenza dei presupposti, oggettivo e soggettivo, di cui all'art. 817 c.c., trattandosi di una deroga alla regola generale di imposizione”.
Tali presupposti devono essere "desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo” (v. Cass. n. 8073/2020).
E sempre la Corte di Cassazione chiarisce nella sent. n. 25127/2009 che: “(…) in materia fiscale, la prova dell'asservimento pertinenziale, che grava sul contribuente (quando, come nella specie, ne derivi una tassazione attenuata) deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico. Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche, o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l'unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite (…)”.
Spetta dunque al contribuente dimostrare l’incongruità dell’utilizzo “Altro” dichiarato a fini IRPEF con la supposta pertinenzialità dell’edificio.
In assenza di tale dimostrazione, l’immobile non potrà essere considerato esente.
3 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QI n. 951, sintomo n. 994
Risposta di Andrea Dallatomasina
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
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