Il decreto citato nel quesito è il D.P.C.M. 27 aprile 2018, n. 80 recante "Regolamento recante l’individuazione, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l’accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia”.
L’art. 2 D.P.C.M. 80/2018 dispone:
“1. I diplomi di specializzazione utili ai fini di cui all’articolo 1 sono quelli rilasciati da scuole di specializzazione istituite presso le università o gli istituti universitari italiani o stranieri, ai sensi dell’articolo 3, con le caratteristiche di cui al comma 2.
2. I corsi per il conseguimento dei diplomi di specializzazione di cui al comma 1, istituiti ai sensi della normativa vigente, devono:
a. avere durata almeno biennale;
b. concludersi con un esame finale;
c. prevedere che il rilascio del relativo diploma sia subordinato alla regolare frequenza del corso e al superamento delle prove finali d’esame.”
Il discrimine, dunque, è dato dalla durata del Master di II livello (che in ogni caso presuppone il possesso della laurea specialistica) che ordinariamente non supera i diciotto mesi.
Solo se fosse di durata almeno biennale consentirebbe la partecipazione al concorso (insieme al requisito dell’anzianità di servizio triennale).
Il dottorato prevede la frequenza di un corso triennale, perciò non è confrontabile con un master italiano che non raggiungerebbe comunque quella durata.
29 settembre 2023 Massimo Monteverdi
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