Diritto di accesso dei consiglieri comunali e peculiari
T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione I - Sentenza 26 marzo 2025, n. 565
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSono state presentate due richieste da parte di due dipendenti per usufruire dell'art. 46 CCNL diritto allo studio 150 ore. Il nostro Ente ha 16 dipendenti al 01/01/2023 quindi per il limite del 3% ha diritto solo 1 persona. Si chiede, visto che il dipendente che risulta primo in graduatoria, é part-time 18 ore se possa essere concesso al secondo in graduatoria la metà residua delle ore che restano a disposizione (quindi 75 ore al primo in graduatoria e 75 ore al secondo).
L’art. 46, c. 1, CCNL 16 novembre 2022 dispone:
“1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno.”
La norma pone due limiti non superabili e concomitanti:
- un limite quantitativo (150 ore) massimo, quindi anche inferiore alle 150 ore;
- un limite di beneficiari (pari al 3% del personale con arrotondamento all’unità superiore).
Se il limite dei beneficiari è pari a 1, la quantità di ore spettanti (150 oppure di meno) rimane quella, senza possibilità di distribuire la differenza su un secondo beneficiario.
Ciò significa che il plafond massimo di 150 ore potrà essere raggiunto solo al termine del corso frequentato dal primo beneficiario.
In tal caso, infatti, l’ente non avrà dipendenti che utilizzano i permessi e potrà rientrare in gioco il secondo in graduatoria che a quel punto potrà legittimamente coprire la quota massima di lavoratori che possono utilizzare il plafond, usufruendo delle restanti 75 ore.
Si veda a proposito quanto affermato da ARAN nell’orientamento applicativo RAL-1902:
“(…) tale scelta trova il suo fondamento nella necessità di salvaguardare le esigenze organizzative degli enti attraverso l’individuazione di un quantitativo unico e complessivo di lavoratori che possono assentarsi dal lavoro; evidentemente, la prescrizione contrattuale resterebbe inosservata nel caso di ripartizione ed assegnazione frazionata delle ore di permesso, in quanto in tale ipotesi si determinerebbe un ampliamento del numero dei lavoratori che, anche contemporaneamente, potrebbero assentarsi dal servizio, con conseguenti ricadute negative in termini di costi organizzativi;
solo nel caso in cui le 150 ore non siano state integralmente utilizzate dal lavoratore cui siano state riconosciute per il corso di studi prescelto (ma questo potrà essere valutato solo al termine del corso), l’ente potrà attribuire, in presenza di ulteriori richieste, le ore residue ad altro lavoratore, in modo da rispettare sempre il vincolo del 3% riferito all’anno solare considerato; (…)."
2 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6396, sintomo n. 6500
T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione I - Sentenza 26 marzo 2025, n. 565
Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza 27 maggio 2025, n. 4578
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
Ministero dell’Interno – Circolare 28 maggio 2025, n. 55
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: