Si premette che il codice della strada non stabilisce una larghezza minima della carreggiata per le strade a doppio senso di circolazione, ma è l'ente proprietario che, valutando l'intensità del traffico, la presenza di spazi per la sosta, la presenza di utenti deboli, quali ciclisti e pedoni, e la presenza o meno di centro abitato decide se regolamentare a senso unico oppure a doppio senso di circolazione.
Esiste invece un limite minimo per la larghezza delle corsie di marcia che varia in ragione della classificazione della strada ma non vi è nessun obbligo di regolamentare le corsie. In particolare, l’articolo 140, regolamento di esecuzione c.d.s. prescrive una larghezza della corsia di marcia che varia da 3,50 m, a 2,75 m a seconda della tipologia di strada.
Ora, come detto, la valutazione spetta all’ente proprietario: per cui è l’ente proprietario che, in relazione alla specificità della strada ( a bassa intensità di traffico, in quanto magari il transito è costituito esclusivamente da un veicoli di una determinata categoria di utenti, per esempio i proprietari dei terreni, lunga pochi metri, senza transito di mezzi pubblici o altri mezzi particolarmente ingombranti e parzialmente sterrata, che termina nei campi, senza transito di pedoni, o con transito irrilevante) può valutare che una larghezza delle corsie di marcia leggermente inferiore ai 2,75 m sia più che sufficiente a garantire la sicurezza della circolazione stradale.
Nell’ordinanza istitutiva degli stalli di sosta sarà necessario evidenziare il prevalente interesse pubblico che consente la realizzazione degli stalli con la conseguente riduzione della carreggiata stradale.
2 Ottobre 2023 Marco Massavelli
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