Accertamento negativo sulla dichiarazione anagrafica trascorso il termine di 45 giorni

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
05 Ottobre 2023

Stiamo gestendo l’iscrizione anagrafica di un cittadino proveniente dall’estero. Abbiamo ricevuto nei termini un primo accertamento con esito incerto ed un secondo accertamento negativo trascorso il termine di 45 giorni.

Si chiede se si possa chiudere negativamente la pratica o se si configuri il silenzio-assenso, per cui è necessario chiudere positivamente l’iscrizione.

Si chiede inoltre, avendo rilasciato la CIE al soggetto richiedente l’iscrizione, se si debba procedere alla revoca.

Risposta

L’articolo 18-bis del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, rubricato Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti”, al comma 1 dispone L'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l'ufficiale d'anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, non invia all'interessato la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge citata.”

La norma in questione è chiara e non lascia spazio a dubbi e deve essere interpretata che se allo scadere dei 45 giorni di durata del procedimento d’iscrizione (o mutazione) anagrafica l’ufficiale d’anagrafe non ha interrotto i termini inviando al cittadino apposita comunicazione di cui all’articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento d’iscrizione (o mutazione) anagrafica si consolida positivamente per silenzio assenso e pertanto al 45 giorno la pratica andrebbe chiusa per decorrenza dei termini.

Se nel frattempo è stata rilasciata una carta d’identità al cittadino questa resta in vigore.

Ovviamente qualora pervenga l’accertamento positivo non occorrerà fare nulla, diversamente qualora pervenga un accertamento negativo anche fuori termine l'ufficiale d'anagrafe potrà sempre valutare l'apertura di un procedimento di verifica della dimora abituale, e anziché aprire una pratica di cancellazione per irreperibilità accertata potrebbe valutarsi la possibilità di un annullamento in autotutela dell’iscrizione (o mutazione) anagrafica come previsto dall’articolo 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

La norma prevede un limite massimo di 12 mesi dall’adozione del provvedimento SOLO per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici; non è il caso dei provvedimenti anagrafici, di nessun tipo, i quali, pertanto, possono essere annullati senza limiti temporali.

Annullando la pratica di iscrizione (o mutazione) anagrafica il cittadino verrà cancellato dalla banca dati anagrafica sin dall’origine e pertanto l’eventuale carta d’identità elettronica emessa dovrà essere annullata.

2 Ottobre 2023              Andrea Dallatomasina

 

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