Gestione della cassa vincolata e spese correnti

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
04 Ottobre 2023

Quali vincoli bisogna applicare al nuovo bilancio se al 31 dicembre si chiude l'esercizio utilizzando i fondi vincolati?

L’Ente si riferisce ad esempio ai fondi PNRR oppure a quelli destinati al pagamento spese in conto capitale opere pubbliche, in quanto, non avendo liquidità, utilizza la cassa vincolata in maniera ordinaria evitando così di ricorrere all’anticipazione di tesoreria, soltanto che corre il rischio di non riuscire poi a reintegrarla.

L’utilizzo dei fondi è quindi destinato alla spesa corrente.

E’ lecita questa modalità di gestione?

 

Risposta

La Corte dei conti, sezione autonomie, con deliberazione n. 31/2015, ha chiarito:

“(…) le entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) (NdR: D.Lgs. n. 267/2000: “d) gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti") possono essere utilizzate, in termini di cassa, anche per il finanziamento di spese correnti, previa apposita deliberazione della giunta, per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222, e cioè entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (salvo quanto previsto per gli enti in dissesto dal comma 2 bis del medesimo articolo). 

I relativi movimenti di utilizzo e di reintegro sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria (cfr. d. lgs. n. 118/2011, all. 4-2, punto 10.2). 

L’utilizzo di somme vincolate riduce di pari misura il ricorso alle anticipazioni di tesoreria. L’esistenza in cassa di somme vincolate comporta che siano prioritariamente utilizzate, nei limiti e con le modalità anzi dette, prima di far ricorso ad anticipazioni di tesoreria.”

Anche la sezione regionale di controllo per la Regione Abruzzo ha ricostruito la disciplina vigente in merito (del. n. 165/2020/PRSP):

Il Comune può ricorrere all’utilizzo per cassa dei fondi a destinazione vincolata ogni qualvolta non possiede fondi per provvedere ai pagamenti delle spese correnti, in alternativa all’anticipazione ex art. 222 Tuel

In presenza di “temporanea” esigenza di cassa occorre individuare l’importo delle entrate vincolate da utilizzare a fronte di spese correnti e occorre rispettare regole contabili rigorose.

- L’ente locale e il responsabile dei servizi finanziari, quando emette gli ordinativi d’incasso, deve riportare sugli stessi i vincoli di destinazione stabiliti dall’articolo 180, comma 3, lettera d), del Tuel e parimenti quando si emettono gli ordinativi di pagamento bisogna riportare sugli stessi i vincoli di destinazione stabiliti dall’articolo 185, comma 2, lettera i), del Tuel

- Il Tesoriere, nelle sue scritture contabili, deve registrare, obbligatoriamente, la gestione degli utilizzi dei suddetti fondi; 

- l’Organo di revisione, in occasione della verifica di cassa trimestrale, deve riscontrare l’esatta e puntuale gestione delle risorse vincolate analizzando la contabilità di tesoreria: fondo iniziale, elenco entrate successive, elenco pagamenti disposti, fondo finale, controllo sull’utilizzo nei limiti delle autorizzazioni di Giunta

L’utilizzo ricorrente di entrate vincolate non ricostituite evidenzia difficoltà nella gestione della liquidità. Le entrate vincolate, infatti, se pur distolte temporaneamente dalle proprie finalità, devono essere prontamente ricostituite con le prime entrate libere che affluiscono nelle casse del Comune in quanto, reperite dall’Ente per finalità specifiche, non possono essere destinate ad altro titolo. 

Il ritardato impiego di risorse vincolate o la continua distrazione delle stesse dagli scopi cui sono state destinate potrebbe determinare, oltre che la non realizzazione della finalità propria delle stesse, l’artificioso finanziamento di spese altrimenti non fronteggiabili. L’Ente, quindi, è chiamato a tenere sotto stretto monitoraggio la sofferenza di cassa ed adottare tutte le azioni correttive al fine di superarne le cause (cfr. Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 1/2018/PRSP).”

Dunque, l’utilizzo per cassa delle entrate vincolate allo scopo di finanziare spese correnti è lecito entro i limiti di una procedura (come sopra illustrata) che ne monitori costantemente il reintegro (si veda anche il ruolo specifico dell’organo di revisione).

L’obiettivo è certamente quello di limitare l’uso della cassa vincolata a situazioni eccezionali per evitare di compromettere gli equilibri del bilancio.

Per questo motivo, è obbligatorio destinare al reintegro immediato dei fondi vincolati (compresi quelli da PNRR e comunque tutte le entrate in conto capitale) qualsiasi entrata non vincolata incassata dall’ente.

29 settembre 2023        Massimo Monteverdi

 

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