MATERIALE WORKSHOP: LA GESTIONE CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI: IL RUOLO DI COORDINAMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Servizi Comunali Trattamento economicoDifferenziali stipendiali per le posizioni economiche più elevate in base al CCNL 2019-2021.
Con la presente si fa riferimento alla Tabella A allegata al nuovo CCNL 16.11.2022 “Misura annua lorda e numero massimo di differenziali stipendiali”.
In base a tale Tabella, si chiede se esiste la possibilità, per i dipendenti che, in base al precedente CCNL 2016-2018, avevano già raggiunto la posizione economica più elevata (ad es. B8, C6, D7), di poter effettuare ulteriori progressioni economiche (differenziali stipendiali), oppure se tale possibilità riguarda esclusivamente coloro che non hanno ancora raggiunto la posizione economica più alta.
L’art. 14, c. 1, CCNL 16 novembre 2022 dispone:
“1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più “differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun “differenziale stipendiale”, da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area e sezione del sistema di classificazione, nell’allegata Tabella A. La medesima tabella evidenzia, altresì, il numero massimo di “differenziali stipendiali” attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l’inquadramento nella medesima area. A tal fine, si considerano i “differenziali stipendiali” conseguiti dall’entrata in vigore della presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità. Per il personale delle Sezioni Speciali si applica quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 92, 96, 102 e 106.”
In nessun punto del comma 1 o del resto dell’articolo sono previste esclusioni dal diritto potenziale ai differenziali stipendiali, anche perché una norma del genere (consentendo la progressione nell’area a tutte le posizioni economiche tranne la più alta) non sarebbe costituzionalmente sostenibile.
Paradossalmente, ad esempio, a chi oggi viene da una posizione economica D6 basterebbero due progressioni per ottenere un tabellare superiore a quello del D7, se quest’ultimo fosse perennemente costretto a restare bloccato.
Ciò non è evidentemente nello spirito della norma (oltre che essere illegittimo) e dunque i differenziali stipendiali spettano, nel rispetto delle regole operative disciplinate dal CCNL, a tutte le posizioni economiche, comprese le più elevate, del precedente ordinamento professionale.
29 settembre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6384, sintomo n. 6488
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Dipartimento Casa Italia – 16 aprile 2025
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