Fruizione permessi diritto allo studio (150 ore) in caso dipendente per iscrizione a master/corso che inizia a giugno 2026
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Manuel Casoni
QuesitiDipendente part-time verticale di 28 ore settimanali su 4 giorni da lunedì a giovedì, si richiede se si debbano riproporzionare ferie, festività e permessi. Il dipendente è inoltre caregiver di figlio minore con Legge 104 e usufruisce del permesso a ore Legge 104. Si chiede se debbano essere riproporzionati anche i permessi Legge 104 usufruiti a ore.
Preliminarmente risulta utile richiamare l’art. 62 CCNL 16.11.2022, che al comma 1 prescrive: “Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento”.
Per quanto riguarda la richiesta dell’Ente, si procede in maniera ordinata alla trattazione degli istituti descritti.
In merito alle ferie, è opportuno riportare quanto disciplinato dal comma 9 dell’art. 62: “i dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale e misto hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno”.
Quindi, il dipendente a tempo parziale verticale avrà diritto ad un numero di giorni di ferie per anno solare proporzionato ai giorni lavorativi prestati in tale arco di tempo e, quindi, ridotto rispetto al tempo pieno. In tale calcolo ha incidenza unicamente l’articolazione della prestazione lavorativa settimanale su sei o su cinque giornate lavorative, oltre che, ovviamente, il fatto che si tratti o meno di un nuovo assunto.
Difatti, l’art. 38 CCNL 16.11.2022, relativamente alla disciplina delle ferie, prevede che in caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall' articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. n. 937/1977; in caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle due giornate previste dall' art.1, comma 1, lettera "a", della L. n. 937/1977. Se si tratta di dipendente neo assunto la durata delle ferie, a secondo che l’articolazione oraria sia su cinque o sei giorni, è rispettivamente di 26 e 30 giorni. Tale regola del riproporzionamento trova applicazione anche per le 4 giornate di riposo.
Si riportano alcuni esempi numerici:
Caso 1) Prima assunzione in una PA
Le festività soppresse saranno pari a 4/5*4 = 3 giorni.
Le festività soppresse saranno pari a 4/6*4 = 3 giorni.
Caso 2) Dipendente assunto da più di tre anni nella PA
Le festività soppresse saranno pari a 4/5*4 = 3 giorni.
Le festività soppresse saranno pari a 4/6*4 = 3 giorni.
Per quanto riguarda i permessi, non essendo specificato nel testo del quesito a quali si faccia riferimento, si riportano alcune indicazioni generiche relative ai permessi retribuiti previsti dal nuovo CCNL Enti locali.
L’art. 40 co.1 primo alinea CCNL, riconosce al dipendente 8 giorni all’anno di permessi retribuiti da poter utilizzare per partecipare a concorsi, procedure selettive o comparative, anche di mobilità, o esami, a procedure selettive per passaggi tra le aree, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove.
Vale, anche per questi permessi la disposizione contenuta nell’art. 62, c. 9, CCNL 2022: “(…) Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL (…)”. Tale norma prevede un’unica eccezione da te correttamente riproposta in relazione ai permessi 104.
L’art. 40 co. 1 seconda alinea CCNL, prevede la fruizione di 3 giorni di permesso retribuito per evento lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 50 della L. n. 76/2016, da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso. Tali permessi sono riconosciuti in una misura minimale unica, ovvero 3 giorni, che spettano al lavoratore dipendente in relazione a ciascun evento luttuoso, e non in riferimento alla durata annuale della prestazione.
Quindi, venendo a mancare una quantificazione complessiva annua unica che sia idonea a consentire il riproporzionamento, è possibile sostenere che il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale (verticale, orizzontale o misto) ha diritto di beneficiare per intero dei tre giorni di permesso per lutto.
Sempre l’art. 40 co. 2 CCNL riconosce al dipendente la possibilità di fruire di un permesso di 15 giorni consecutivi, in occasione del matrimonio, la cui fruizione deve iniziare entro 45 giorni dalla data, in cui è stato contratto il matrimonio.
Per il lutto e per il matrimonio si applica ancora l’art. 62, c. 9, CCNL 2022 nella parte in cui dispone: “(…) Il permesso per matrimonio, (…) ed i permessi per lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. (…)”.
Per quanto riguarda i permessi per particolari motivi personali o familiari disciplinati dall’art. 41 CCNL (18 ore di permesso retribuito nell’anno) e i permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici riconosciuti dall’art. 44 CCNL (18 ore annuali), va precisato che in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al riproporzionamento delle ore di permesso.
Trattandosi di istituti giuridici contrattualizzati a ore, il riproporzionamento dovrà essere effettuato sulla base della percentuale del tempo di impiego (e non delle giornate lavorate).
Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, in base all’art. 33 co. 3 Legge 104/92, ha diritto a fruire di tre giorni (o 18 ore) di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno.
Continua a trovare applicazione l'art. 33 CCNL enti locali 21.5.2018, che non è stato disapplicato o sostituito dal nuovo CCNL del 2022.
Risulta utile riprendere quanto prescritto nell’art. 62 comma 9 CCNL 2022, in particolare: “(…) Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia, ad eccezione dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6, L. 104/1992 i quali si riproporzionano solo qualora l’orario teorico mensile sia pari o inferiore al 50% di quello del personale a tempo pieno".
Nel caso di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, come nel caso specifico dell’Ente, ove la prestazione di lavoro sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, i tre giorni di permesso retribuito di cui all’art.33, comma 3, della legge n.104/1992, non sono soggetti al criterio della proporzionalità; infine, in caso di fruizione oraria, le 18 ore dovranno essere riproporzionate sulla base della percentuale di part-time, a prescindere dalla tipologia (verticale o misto).
29 settembre 2023 Manuel Casoni
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6383, sintomo n. 6487
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – 14 aprile 2025
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – 3 aprile 2025
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