L’art. 33, c. 3, L. n. 104/1992 dispone:
“3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. (…).”
La sorella del dipendente è parente di secondo grado.
Ne segue che, in linea generale, per l’assistenza alla sorella la norma attribuisce al lavoratore il diritto a usufruire dei permessi in questione.
Quanto alla documentazione da presentare (e considerato che la figlia già usufruiva dei permessi), si ritiene che, contestualmente alla domanda, il dipendente debba presentare:
- certificazione ASL dalla quale risulti che il familiare assistito si trovi in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/92 (documento certamente già in possesso della figlia della persona da assistere);
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti che il familiare disabile non è ricoverato a tempo pieno;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti che il lavoratore sia l’unico componente della famiglia che assiste il familiare disabile;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da rinnovare annualmente, che da parte della A.S.L. non si è proceduto a rettifica o non è stato modificato il giudizio sulla gravità dell’handicap.
29 settembre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6378, sintomo n. 6482