Gestione della discordanza delle generalità negli atti di stato civile nei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiSi chiede come rilasciare certificati in caso di discordanza tra gli elementi nominali del corpo dell'atto e dell'occhiello, principalmente dovuta alla presenza di secondi o terzi nomi, a volte separati da virgola
Proviamo a fare il punto su un'antica questione non disciplinata dalla legge o, meglio, disciplinata dalla legge in modo tale da generare dubbi e perplessità ove si tenti di andare al di là del tenore letterale di essa. E invero, l'articolo 71 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, in vigore fino a marzo 2001, quale riflesso dell'articolo 6 del codice civile che dispone per il diritto al nome, era l'unica norma posta a disciplina della questione in parola. Dal tenore letterale dell'articolo 71 si evinceva che” l’atto di nascita enuncia il Comune, la casa, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli è dato “. Al bambino doveva essere quindi imposto un nome.
Anche il codice civile e precisamente l’articolo 6 si riferisce al “nome”, o meglio al prenome, esprimendosi ancora al singolare. Senonché per una prassi atavica, saldamente radicata e magari in seguito ad un particolare modo di considerare che cosa si debba intendere per ”nome“, i dichiaranti sollecitati di solito dal desiderio di attribuire ai neonati i nomi dei nonni e di altri parenti, ovvero mossi da altre motivazioni, erano soliti imporre alle creature tutta una serie di nomi.
La domanda quindi che ci si pone in questi casi è semplice:” devono essere riportati tutti i nomi figuranti sull'atto di nascita “? La risposta è molto meno semplice.
Da una parte esiste infatti una legge che fa riferimento al ”nome“, dall'altra si constata la vigenza di una prassi per cui di nomi, ai neonati ne venivano imposti diversi. Stando al principio per il quale l'atto fondamentale è quello di nascita, ne dovrebbe discendere la necessità di riportare fedelmente nelle documentazioni gli elementi figuranti in quell'atto fondamentale.
Ma ovviamente non è così dal momento che la questione risulta sempre viva a cui oggi si può porre rimedio grazie all’introduzione dell’articolo 36 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Sollecitati da più parti, gli Organi superiori non erano a suo tempo rimasti estranei al problema dei nomi plurimi: prova ne sia che, nel tempo, il Ministero dell'Interno e l'Istituto Centrale di Statistica si sono espressi per fornire un indirizzo agli uffici.
Una fondamentale circolare è stata la n. 965/MS della Direzione Generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno Servizio Elettorale in data 18 maggio 1967 recante istruzioni per la tenuta degli schedari elettorali ove viene indicato nel capitolo II, paragrafo 10 n. 6 che tra i dati da trascrivere è compreso il ”nome“, con la seguente puntualizzazione: ”in proposito si precisa che, se dall'atto di nascita risultano più nomi, sulle liste va riportato soltanto il primo, sempre che sia separato dagli altri da una virgola: in caso contrario vanno tutti trascritti“.
Il Ministero dell'Interno fondò il suo orientamento anzitutto sulla prevalente giurisprudenza delle Corti di merito (Corte d'Appello di Genova, sentenza 25 maggio 1962, n. 677; Corte d'Appello di Firenze sentenza n. 1 in data 19 maggio 1961; Corte d'Appello di Firenze sentenza n. 13 in data 6 giugno 1960; Corte d'Appello di Firenze sentenza n. 6 in data 3 giugno 1959).
Successivamente una nota del Ministero di Grazia e Giustizia, a cui si è rivolto il Ministero dell’Interno per sottoporgli l'orientamento e conoscerne il proprio parere, ha precisato che l’orientamento espresso per i nomi plurimi in materia elettorale ed anagrafica poteva essere esteso anche allo stato civile, dato il rapporto di dipendenza del servizio stesso dal Ministero di Grazia e Giustizia, disposto dall'articolo 13 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
Ministero di Grazia e Giustizia Direzione Generale degli Affari Civili e delle libere professioni Nota 1/50 F.G. (67) 6330 del 30 novembre 1967
” Con riferimento alla Nota indicata in oggetto, si comunica che questo Ministero condivide l'interpretazione di codesto Dicastero in ordine alla normativa concernente la disciplina del prenome delle persone.
Ritiene cioè che, nell'ipotesi di più prenomi imposti al soggetto in occasione della formazione dell'atto di nascita, soltanto il primo abbia giuridica rilevanza e debba quindi essere indicato nei documenti che enunciano le generalità della persona.
Il principio vale, peraltro, quando dall'atto di nascita risulti che i più prenomi successivi furono conferiti come nomi, cioè al plurale (è noto che nell'Ordinamento dello stato civile e nelle formule relative, e così in quella dell'atto di nascita, è usato il termine ”nome“ per indicare il prenome), ovvero se tra i medesimi compaia un segno di interpunzione.
Diversamente deve dirsi se l'imposizione plurima ebbe luogo come ”nome“ e se manchino segni di interpunzione fra i vari elementi. In tale ipotesi è da ritenersi che ricorra l'imposizione di un prenome complesso, che – non diversamente dal caso di due o più prenomi fusi tra di loro – è rilevante in tutti i suoi elementi e nell'ordine in cui questi siano enunciati nell'atto di nascita “.
Quindi se nelle risultanze dell’atto di nascita figuri che sono stati imposti” i nomi “Tizio Caio Sempronio, avrà giuridica rilevanza soltanto il primo nome (Tizio) con la conseguenza che soltanto questo dovrà essere indicato nei documenti (certificati, estratti, schedario anagrafico, liste elettorali), così come dovrà essere indicato nell’occhiello dell’atto e nell’indice annuale.
Ad un identico risultato si giunge ove nell'atto di nascita, figuri l'imposizione del ”nome“ o dei ”nomi“ Tizio, Caio, Sempronio separati, questa volta, l'un dall'altro mediante una virgola.
Nel caso invece che dall'atto di nascita si rilevi che è stato imposto il ”nome“ Tizio Caio Sempronio senza alcun segno di interpunzione, si deve ritenere che alla persona sia stata imposto un nome complesso, con la conseguenza che in sede di certificazione o di intestazione delle schede anagrafiche ed elettorali, quel nome plurimo deve essere riportato in tutti i suoi elementi e ”nell'ordine in cui questi sono stati enunciati nell'atto di nascita“, e quindi il nome da riportare sarà Tizio Caio Sempronio.
In caso di discordanza tra il corpo dell’atto di nascita e l’occhiello del medesimo atto, in base a quanto indicato in precedenza, è da ritenersi prevalente quanto riportato nell’atto di nascita in quanto dovrebbe essere il nome così come dichiarato dai genitori.
Eventuali discordanze possono essere sistemate, così come previsto dall’articolo 36 del dPR 3 novembre 2000, n. 396, per mezzo di istanza da parte dell’interessato al comune di nascita.
28 Settembre 2023 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2938, sintomo n. 2970
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