Comunicazione ai datori di lavoro dei dati degli attestati di malattia. Modifiche al file XML
INPS – Messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiL’ente deve procedere alla modifica di un contratto di servizio in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.lgs. 36/2023.
Ai sensi dell'allegato II.14 tali variazioni devono essere comunicate all'ANAC. Chiedo cortesemente quali siano le modalità di comunicazione e se le varianti debbano essere comunicate solo se superano la soglia comunitaria e se l'importo supera il 10% del contratto.
La nuova disciplina introdotta dall'art. 120 del nuovo Codice riproduce, con modifiche, l’art. 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la cui rubrica è stata modificata (da “modifica dei contratti durante il periodo di efficacia” a “modifica dei contratti in corso di esecuzione”). Nel testo attuale dell’art. 106 si mostra sovrabbondante il riferimento al “periodo di efficacia”, poiché lo ius variandi del committente presuppone che gli effetti del contratto non siano cessati.
Riservata all’art. 60 del Codice la disciplina delle clausole di revisione dei prezzi (attualmente contenuta nel comma 1, lett. a) dell’art. 106), le principali questioni affrontate dalla disposizione proposta attengono:
- per un verso, alla definizione di varianti “sostanziali”, come tali vietate dalle direttive, nei termini appresso specificati;
- per altro verso, alla necessità di dare attuazione al criterio di cui alla lett. u), dell’art. 1, comma 1, della legge delega (“ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d’opera, nei limiti previsti dall’ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase dell’esecuzione”).
Nell’allegato II.14 sono riportate tutte le fattispecie di comunicazione e trasmissione all’ANAC di modifiche e varianti in corso d’opera. L'art. 5, co. 11-12, del citato allegato dispone che:
-la stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui all’articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del codice, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica;
-per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e a una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.
28 Settembre 2023 Eugenio De Carlo
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