Responsabilità attribuite al responsabile finanziario

Quesiti
di De Carlo Eugenio
13 Febbraio 2018

Quali responsabilità possono essere attribuite al responsabile finanziario laddove nonostante le rimostranze viene richiesto nel bilancio di previsione di postare entrate sovrastimate e spese sottostimate? L'inserimento nel parere tecnico di tale problematica pur rilasciando parere favorevole può esimere il responsabile finanziario dalle eventuali responsabilità di cui sopra ed in caso negativo come si potrebbe operare per tale obiettivo?

Risposta

L’unico modo per evitare d’incorrere in responsabilità è esprimere nel parere reso ai sensi dell’art. 49 TUEL la motivata contrarietà al provvedimento  proposto, atteso che detto articolo dispone che i  soggetti che rendono i pareri rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi e che, ove la Giunta o il Consiglio. Coloro che non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Del resto, ai sensi dell’art. 147 bis TUEL, il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria ed è in quelle occasioni che si può determinare la responsabilità ove il controllo non sia svolto nel rispetto dei principi e delle regole giuscontabili che presiedono alle e entrate ed alle spese.

Sul piano delle responsabilità, infatti, oltre al dolo, si risponde per colpa grave che non può essere ricondotta alla semplice “violazione della legge o di regole di buona amministrazione, ma è necessario che questa violazione sia connotata da inescusabile negligenza o dalla previsione dell’evento dannoso” (Sez. 3^ centr. appello, sent. n. 75/2010). La colpa grave consiste, infatti, “in un comportamento avventato e caratterizzato da assenza di quel minimo di diligenza che è lecito attendersi in relazione ai doveri di servizio propri o specifici dei pubblici dipendenti” (Sez. 1^ centr. appello, sent. n. 305/2009) ossia nella “inammissibile trascuratezza e negligenza dei propri doveri, coniugata alla prevedibilità delle conseguenze dannose del comportamento” (Sez. giur. Calabria, sent. n. 763/2005) in relazione alle modalità del fatto, all’atteggiamento soggettivo dell’autore nonché al rapporto tra tale atteggiamento e l’evento dannoso: “di guisa che il giudizio di riprovevolezza della condotta venga in definitiva ad essere basato su un quid pluris rispetto ai parametri di cui agli artt. 43 cod. pen. e 1176 cod. civ.” (Sezioni riunite, sent. n. 56/1997)”.

La colpa, dunque, va valutata in concreto in base ai criteri della prevedibilità ed evitabilità della serie causale produttiva del danno ed al principio di ragionevolezza, procedendo all’analisi, sulla base degli atti di causa, della condotta del soggetto nel contesto in cui è stata posta in essere; tenendo conto delle qualità dell’agente, al fine di stabilire il quantum di esigibilità dell’osservanza delle regole che si assumono violate, nonché le specifiche competenze ed attribuzioni (v. sent. n. 54/2015 della Sezione Campania C.d.c.).

Peraltro, in caso di falsità, ove si ravvisi dolo, si potrebbe anche ipotizzare sul piano penale le responsabilità in ordine ai delitti di falso. Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 24878/17 depositata il 19 maggio 2017), il bilancio di un Comune, in quanto ente pubblico territoriale, è un atto pubblico che promana dal consiglio comunale ma che ha valenza anche esterna rappresentando non un mero risultato economico della gestione dell’ente ma l’illustrazione degli scopi amministrativi e politici perseguiti dallo stesso. Tale atto può dunque essere oggetto di falsificazione, sia materiale che ideologica. Ma anche i singoli atti prodromici all’approvazione possono essere frutto di un falso. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di sottolineare la rilevanza dei falsi che attendono agli atti interni di un procedimento amministrativo, posto che, ai fini del reato di falso ideologico in atto pubblico, costituisce atto pubblico non solo quello destinato ad assolvere ad una funzione attestativa o probatoria esterna con riflessi diretti nei rapporti tra P.A. e privati, ma anche i cd. atti interni e dunque quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo.

Dr. Eugenio De Carlo                           09/02/2018

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