Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiAi sensi di quanto indicato nel CCNL 16.11.12022 (progressioni orizzontali), si chiede se nell'accordo decentrato le parti possono, in sede di prima applicazione, prevedere di considerare l'anzianità di servizio per le ex posizioni apicali (ex D7 o ex C6) con decorrenza 2023, senza quindi tenere conto del periodo di permanenza dell'apicale dall'ultima progressione acquisita, in virtù della considerazione che gli ex apicali rientrano "in gioco" con le progressioni solo con il vigente CCNL.
L’art. 14, c. 2, CCNL 16.11.2022 dispone: “2. L’attribuzione dei “differenziali stipendiali”, che si configura come progressione economica all’interno dell’area ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001 e non determina l’attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati:
a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate. In sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), tale termine può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4. (…)”.
L’ARAN ha chiarito ulteriormente (orientamento applicativo CFL-184) che: "la nuova disciplina di cui all’art. 14 del CCNL 16.11.2022 va in continuità con quella di cui all’art. 16 del CCNL 21.05.2018, pertanto ai fini della verifica del requisito di ammissione espresso nel comma 2 lett. a) dell’art. 14 del nuovo CCNL si deve tenere conto anche delle progressioni economiche effettuate in virtù del CCNL previgente.”
Inoltre, nell’orientamento applicativo CFL-224 ARAN conferma che: “ai fini della verifica del requisito di partecipazione (personale che negli ultimi tre anni non abbia beneficiato di alcuna progressione economica) l’anno di attribuzione è da considerarsi compreso.
Esempio: un dipendente che ha beneficiato di una progressione economica con decorrenza 01.01.2020 potrà concorrere ad una successiva procedura, disposta ai sensi della nuova disciplina contrattuale, dal 01.01.2023”.
La contrattazione integrativa non può in ogni caso escludere discrezionalmente il periodo intercorso dall’ultima progressione orizzontale.
Pertanto, nel caso esposto nel quesito, un dipendente che alla data del 1° aprile 2023 era inquadrato nella categoria economica D7 potrà partecipare a una selezione con decorrenza 1° gennaio 2023 (CCDI stipulato dopo il 1° aprile 2023) se la progressione D6-D7 è avvenuta entro il 1° gennaio 2020.
Se il passaggio D6-D7 è avvenuto, ad esempio, il 1° luglio 2020, il lavoratore potrà partecipare a una progressione con decorrenza dal 1° gennaio 2024.
Tuttavia, se la contrattazione decentrata ha stabilito una decorrenza biennale, come consentito dal CCNL, potranno partecipare a una selezione con decorrenza 1° gennaio 2023 coloro i quali hanno ottenuto l’ultima progressione entro il 1° gennaio 2021.
27 settembre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6370, sintomo n. 6474
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
presentata dal dott. Angelo Maria Savazzi
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