Seggio volante

Quesiti
di Rizzo Pietro
13 Febbraio 2018

Un residente di recente iscrizione anagrafica presso una convivenza (casa di riposo), non si è potuto includere nelle revisioni dinamiche straordinarie. Adesso ci chiede di poter votare nel nostro Comune in quanto quello dove risulta essere iscritto è anche piuttosto lontano. Tuttavia, il signore è deambulante e in quella struttura per anziani (di cui non si conosce esattamente la capacità, ma siamo a circa 20 residenza), non è mai stato istituito il seggio speciale/volante. Si chiede se il nostro Comune sia obbligato ad istituirlo e in caso affermativo quale sia la procedura da seguire.

Risposta

Per rispondere al quesito bisogna partire dalla definizione di seggio volante. Si tratta dell’ufficio composto dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario di un seggio “ordinario” incaricato della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedali, istituti o luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto e degli elettori ammessi a votare a domicilio.                                                                           Nessuna altra ipotesi di raccolta del voto è prevista dalla normativa.                                                                                      In particolare, il seggio volante (o ufficio distaccato di sezione) viene costituito:

  • nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto;
  • nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono elettori ammessi a votare al loro domicilio.

Lo scrutatore del seggio volante è designato mediante sorteggio.                                                                  Il seggio volante ha il compito di:

  • raccogliere il voto degli elettori ricoverati nei predetti luoghi di cura e di quelli che votano al proprio domicilio;
  • portare le schede votate, racchiuse in apposito plico, nella sede della sezione elettorale;
  • immettere immediatamente tali schede nell’urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa.                                                                         Il presidente del seggio alla cui circoscrizione sono assegnati uno o più luoghi di cura, prima ancora della costituzione del seggio stesso, d’intesa con il sindaco del comune, deve concordare con la direzione del luogo di cura l’ora in cui il seggio volante si recherà a raccogliere il voto degli elettori lì ricoverati.                                                Anche nel caso in cui il seggio volante debba raccogliere a domicilio il voto di uno o più elettori, il presidente, d’intesa con il sindaco del comune, deve programmare, almeno orientativamente, l’orario di raccolta del voto, comunicandolo con sufficiente preavviso, per il tramite del Comune, all’elettore o agli elettori interessati.                                                                                          Il presidente del seggio nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto deve accertarsi che, nei luoghi di cura stessi, per la raccolta del voto da parte del seggio volante, sia predisposta una cabina mobile o altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto

 

Dott. Pietro Rizzo  08/02/2018

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