Immobile (D1 o D8) destinato al commercio di legna da ardere, acquistato in seguito al fallimento di un'altra società
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUn contribuente che era intestatario della tassa rifiuti già dal 2000 è deceduto e nessuno degli eredi ha chiesto il subentro.
Il Comune ha iscritto d'ufficio la moglie quale erede e ha inviato le bollette ma lei non ha mai pagato.
Nel 2022 il Comune ha inviato un sollecito di accertamento relativo a tributi non pagati e non prescritti.
Soltanto in questo momento, la coniuge superstite ha comunicato al Comune di non occupare l'immobile da oltre 30 anni.
Nel 2023 ha presentato denuncia di cessazione.
Come ci dobbiamo comportare per gli anni pregressi?
L’art. 1, c. 642, L. n. 147/2013 dispone:
“La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria."
A proposito di mancata presentazione della denuncia di cessazione di occupazione dei locali, si richiama un utile precedente giurisprudenziale (sent. C.T.R. Sicilia 20 febbraio 2020, n. 1084) che, sia pur riferito alla TARSU e richiamando la Cassazione, chiarisce:
“(…) l’art. 64 del d.lgs. n. 507 del 1993, sotto la rubrica “inizio e cessazione dell’occupazione o detenzione”, premesso che la tassa in esame “è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria” (comma 1), stabilisce, per quanto qui interessa, al comma 3, che “la cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o detenzione dei lodali ed aree, dà diritto all’abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata”; e, al comma 4, che “in caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’annodi cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l’utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ufficio”.
Ha ritenuto il Collegio che la normativa riportata, e in particolare il comma 4 dell’art. 64, debba essere intesa nel senso che, pur in caso di omissione della presentazione della denuncia di cessazione nell’anno in cui questa è avvenuta, la tassa non è comunque dovuta, per gli anni successivi a quello in cui tale evento si è verificato, qualora;
a) l’utente presenti denuncia tardiva di cessazione (...) e fornisca la prova di non aver effettivamente continuato, dalla data indicata, l’occupazione o la detenzione;
b) oppure, anche a prescindere dalla produzione della denuncia tardiva, risulti che la tassa è stata assolta dal soggetto che è subentrata, a seguito di denuncia o di iscrizione a ruolo d’ufficio a suo carico.
In sostanza, nel rispetto del presupposto impositivo della tassa, è consentito al soggetto che ha omesso di presentare la denuncia di cessazione tempestivamente (cioè nell’anno stesso in cui essa si è verificata) di ottenere lo sgravio o il rimborso del tributo qualora presenti la denuncia entro sei mesi dalla notifica dell’iscrizione a ruolo e dia la prova della cessazione, ovvero il tributo stesso sia stato pagato dall’effettivo nuovo occupante o detentore."
Nel caso descritto nel quesito:
- la denuncia di cessazione è stata presentata ben oltre la notifica delle bollette e comunque non tempestivamente (il regolamento TARI di ciascun ente stabilisce i termini entro i quali presentare la denuncia di cessazione);
- la tassa non è stata mai pagata.
Ora, se la contribuente è in grado di dimostrare che i locali non erano occupati (cessazione precedente di tutte le utenze, inabitabilità, inabilità) negli anni ancora non prescritti a fini TARI, l’ente non può procedere ad accertare il maggior tributo non versato.
Viceversa, in assenza di tale prova, i locali si danno per occupati e dunque l’ente è legittimato a notificare i relativi avvisi di accertamento.
27 settembre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QT n. 1570, sintomo n. 1650
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Corte di cassazione, ordinanza n. 6532/2025
TAR Sicilia, Catania, Sezione I – Sentenza 31 marzo 2025, n. 1061
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