Autenticazione sottoscrizione dell’accettazione della candidatura e soccorso istruttorio in caso di omessa indicazione del luogo di autenticazione della sottoscrizione
T.a.r. per la Calabria, sezione I - Sentenza 2 maggio 2025, n. 787
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiSi chiede se possa ancora essere utilizzata la relazione di parentela “figliastro” ed eventualmente quale sia la normativa di riferimento.
Con circolare n. 11 del 23 luglio 1996 il Ministero ha disposto l’eliminazione delle indicazioni di parentela non pertinenti alla materia anagrafica, lasciando solo l’indicazione dell’intestatario della scheda in quanto alcune amministrazioni comunali avevano rilasciato certificazioni non rispettose della riservatezza dei dati, e non previste dalla legislazione anagrafica. In particolare, viene specificato che “l’indicazione della parola figliastro ovvero anche di figlio adottivo, più semplicemente, di convivente, viola quegli essenziali precetti tendenti ad assicurare un concreto ed effettivo riconoscimento del diritto della persona alla riservatezza riguardo alle origini del proprio status di figlio in tutte le sue qualificazioni”.
La tutela della riservatezza aveva già formato oggetto della legge 31 ottobre 1955 n. 1064, ove all’articolo 1 si disponeva che l’indicazione della paternità e della maternità dovesse essere omessa, oltre che negli estratti per riassunto, nei certificati di nascita, di matrimonio e di cittadinanza, anche negli atti attestanti lo stato di famiglia, nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico, nonché in tutti i documenti di identità. La finalità della normativa era quella di tutelare la personalità di una determinata categoria di cittadini, tutela che nel caso delle adozioni è rafforzata dagli articoli 27 e 28 della legge 4 maggio 1983 n. 184.
Tuttavia, con successiva circolare n. 3 del 20 gennaio 1997, oltre a confermare il divieto di utilizzo del termine “figliastro” nei rapporti di parentela si precisava che particolari esigenze certificative dei vincoli intercorrenti tra i componenti la famiglia anagrafica potevano, su formale ed esplicita richiesta dell’interessato, comportare l’indicazione dei legami tra i componenti la famiglia anagrafica, nonché delle situazioni pregresse cui fa riferimento il comma 4 dell’articolo 35 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
Si definisce figliastro/figliastra il/la figlio/a avuti dall'attuale partner in un precedente matrimonio, o i figli dell'ex partner avuti in un successivo matrimonio, è quindi un vincolo non derivante da legale di sangue ma creato al momento di una seconda unione con un’altra persona e pertanto, fatte le dovute premesse, nei rapporti di parentela il termine “figliastro” dovrà essere sostituito con “convivente con legami di parentela” (qualora il genitore non si sia sposato con l’IS) oppure “affine” (qualora il genitore si sia sposato con l’IS).
26 Settembre 2023 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2963, sintomo n. 2931
T.a.r. per la Calabria, sezione I - Sentenza 2 maggio 2025, n. 787
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Risposta di Andrea Dallatomasina
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: