Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiPosto che solitamente comunico il preavviso di rigetto tramite racc A/r e notifico il provvedimento finale all'indirizzo dichiarato (il messo lo notifica ex art. 143 c.p.c.), si chiede come inviare il preavviso di rigetto e il successivo provvedimento di annullamento dell'iscrizione in quei procedimenti avviati su istanza di parte tramite il sito ANPR nelle cui dichiarazioni c'è scritto "di voler ricevere notifiche relative alla pratica al seguente indirizzo mail: XXX@XX".
Con la Circolare n. 12/2022, all’oggetto “Decreto del Ministero dell'interno 3 novembre 2021 recante Modalità di erogazione da parte di ANPR dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche on fine e per la presentazione on fine delle dichiarazioni anagrafiche. Istruzioni operative per la presentazione delle dichiarazioni anagrafiche on line mediante i servizi resi disponibili da ANPR”, il Ministero ha illustrato modalità di utilizzo sia per il cittadino che per gli operatori del servizio di dichiarazioni di residenza on-line.
Viene ricordato che in ogni momento il cittadino potrà monitorare lo stato di lavorazione della sua dichiarazione di residenza nell’apposita area sul portale ANPR – servizi al cittadino e che ad ogni cambiamento di stato della lavorazione della sua pratica, riceverà una notifica all’indirizzo e-mail dichiarato e validato.
L’articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, afferma che “Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.”
La norma è generica e nulla viene specificato riguardo le modalità della comunicazione, né è stabilito che debba avvenire attraverso gli stessi canali con i quali è stata presentata l'istanza.
Poiché tuttavia l'onere della prova è in capo all'Ente, si è sempre consigliato una comunicazione che abbia valore probatorio, come una notifica (ai sensi degli articoli 138-139 o 140 del cpc), una PEC o una raccomandata AR, sistemi che permettono di conoscere quanto la comunicazione entra nella sfera di conoscibilità del cittadino e di calcolare i 10 giorni per le eventuali controdeduzioni.
Le notifiche inviare tramite la webapp Anpr (o la semplice mail) non devono, ad oggi, considerarsi sostitutive dell’invio di un preavviso di annullamento tramite PEC o raccomandata AR, in quanto non consentono all’ufficiale d’anagrafe di calcolare, ad esempio, i 10 giorni per le eventuali controdeduzioni.
Il provvedimento di annullamento dell’iscrizione anagrafica o della mutazione essendo un provvedimento d’ufficio dell’ufficiale d’anagrafe dovrà, come previsto dall’articolo 5 comma 2 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, notificato ai sensi dell’articolo 138 del cpc e seguenti al cittadino da parte del messo.
26 Settembre 2023 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2930, sintomo n. 2962
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: