Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiNel comune può coesistere la figura di P.O. (Elev. Qualif.) nel settore servizi demografici, comprensivo di anagrafe e stato civile, e di vari delegati di anagrafe e stato civile dal sindaco con poteri di firma?
In breve, possono i delegati del sindaco (cat. C) continuare a firmare i certificati di anagrafe e stato civile anche se c'è una figura di elevata qualificazione cat. D con Posizione organizzativa?
Quest'ultima figura può firmare solo gli atti di procedimenti che gestisce direttamente?
Un incarico di Elevata Qualificazione, ai sensi dell’art. 16, CCNL 16 novembre 2022, richiede, tra l’altro:
“responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni”.
Si tratta di un livello di responsabilità verso l’esterno più ampio della responsabilità di procedimento affidata, di norma, a figure non apicali dell’area interessata.
Essa comporta, tra l’altro, la responsabilità delle unità organizzative gerarchicamente sottoposte al suo coordinamento.
Nel caso specifico dei servizi demografici, può fare eccezione il caso dell’ufficiale elettorale.
L’art. 4-bis, c. 3, D.P.R. n. 223/1967 infatti dispone:
“3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune.”
Trattandosi di un funzionario, cioè un dipendente appartenente prima alla 7a Q.F., poi alla cat. D, ora all’area dei “Funzionari e delle EQ”, si devono distinguere due ipotesi:
- se nell’ente sono presenti dipendenti appartenenti all’Area dei Funzionari e delle EQ, la delega potrà essere conferita a uno di essi;
- se nell’ente non sono presenti dipendenti appartenenti all’Area dei Funzionari e delle EQ, si applicherà quanto previsto dall’art. 109, c. 2, TUEL:
“2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”.
Dunque, solo in questo secondo caso la delega può essere conferita anche a un dipendente appartenente all’Area degli istruttori.
Invece, per quanto riguarda i procedimenti relativi ad anagrafe e stato civile, e ferma restando la responsabilità superiore dell’incaricato di EQ, la responsabilità dei singoli procedimenti può essere legittimamente affidata a dipendenti appartenenti all’Area degli Istruttori, previa apposita delega.
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