Autorizzazione alla cremazione e certificato necroscopico di esclusione del sospetto di morte dovuta a reato
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Forma, competenza, contenuto
Servizi Comunali Atti di morteLa gestione del decesso è attività complessa che investe l’operato di vari soggetti, sia pubblici che privati, e si definisce come l’insieme delle procedure che si attivano dal momento del decesso fino alla sepoltura.
L’evento morte contempla procedure necessarie sotto due profili per garantire, da un lato, l’eliminazione del soggetto dal contesto giuridico sociale che con la morte perde la capacità giuridica e tale evento viene formalmente rappresentato nell’atto di morte e nella relativa certificazione e dall’altro per evitare possibili pericoli per la salute pubblica derivanti da un corpo privo di vita che naturalmente va incontro a fenomeni trasformativi degenerativi che necessitano di appositi trattamenti di sepoltura o cremazione.
La normativa di riferimento, scarsa e vetusta a livello nazionale, è rappresentata dal Regolamento di Stato Civile D.P.R. n. 396/2000, Titolo IX, articoli da 71 a 83, corredato dalle relative circolari esplicative, dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990 corredato dalle Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998.
Contribuiscono a normare i procedimenti legati al decesso le normative emesse a livello regionale e locale con i Regolamenti Comunali di Polizia Mortuaria.
Ai sensi dell’art. 1 della 29 dicembre 1993, n. 578 “Norme per l’accertamento e la certificazione di morte” la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.
Gli adempimenti conseguenti all’evento morte
L'evento morte comporta una serie di adempimenti:
La formazione dell’atto
La formazione dell’atto di morte, attraverso processo verbale, è il primo adempimento amministrativo a seguito di un decesso.
Nei registri di morte del comune devono essere registrati, ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.P.R. n. 396/2000, i decessi che avvengono all'interno del territorio comunale, indipendentemente dalla residenza o cittadinanza del defunto.
Anche nel caso in cui la salma sia stata trasportata in altro Comune per osservazioni, autopsia, ecc. ... competente a formare l'atto di morte è l'Ufficiale di Stato Civile del luogo in cui è avvenuto il decesso o dove il cadavere è stato rinvenuto.
Forma, competenza, modalità di formazione
L’art. 72 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 prevede la redazione dell’atto di morte su base dichiarativa e ne disciplina la forma, la competenza e le modalità di formazione. L’atto è iscritto in Parte I del registro degli atti di morte come previsto dall’art. 136 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238. In base all’art. 72, comma 1, “La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.” La forma dichiarativa è di tipo verbale effettuata da una persona fisica con una tempistica di natura ordinatoria di 24 ore, termine necessariamente rapido viste le implicazioni di natura igienico sanitarie connesse. Il soggetto competente a ricevere tale dichiarazione è l’Ufficiale di Stato Civile del luogo di decesso o di quello in cui il cadavere è stato deposto, che forma il relativo atto mediante le formule previste dal D.M. 5 aprile 2002.
La forma verbale non necessita di alcuna documentazione scritta a supporto. Consente una rapida e diretta informazione dell’evento morte necessaria per procedere con i successivi adempimenti in ordine alla sepoltura. La ratio della norma è quella di consentire a chiunque sia informato del decesso di rendere la relativa dichiarazione, con l'obiettivo di favorire la massima tempestività nella comunicazione formale dell’evento morte.
L’art. 72, comma 2, del D.P.R. n. 396/2000 stabilisce che “La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza da persona informata del decesso.” Legittimati a rendere la dichiarazione di morte sono quindi i congiunti intesi come parenti e familiari oltre ai conviventi, a soggetti delegati da questi ultimi o addirittura a chiunque sia a conoscenza del decesso, al fine di velocizzare e documentare l’evento morte.
“In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73.” (art. 72, comma 3, D.P.R. 396/2000). Qualora il decesso avvenga nei luoghi indicati dal comma 3 sopra riportato, alla dichiarazione verbale si sostituisce una dichiarazione scritta che prende il nome di “avviso” emesso dalla competente struttura amministrativa. L’atto è iscritto in Parte II, Serie B, del registro degli atti di morte ai sensi del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
Contenuto dell’atto di morte
L’art. 73 del Regolamento di Stato Civile disciplina il contenuto dell’atto di morte che deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto, il nome e il cognome del coniuge (o della parte a lui unita civilmente), se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato, unito civilmente o se l'unione civile si era in precedenza sciolta per una delle cause di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76; il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del dichiarante. Se taluna delle anzidette indicazioni non è nota, ma il cadavere è stato tuttavia riconosciuto, l'ufficiale dello stato civile fa di ciò espressa menzione nell'atto. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.
Morte violenta e morte accidentale
In caso di morte violenta, anche accidentale, determinata da fatti che escludano la morte naturale oppure quando, pur non essendovi elementi certi, esiste anche solo il sospetto che il decesso non sia avvenuto per cause naturali, in genere, vede l’intervento immediato dell’autorità giudiziaria, che provvede ad attivare le indagini e a formare un processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze della morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere in merito al defunto.
La fattispecie è normata dall’art. 77, comma 2, D.P.R. n. 396/2000 che recita “Il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria deve prontamente dare all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è morta la persona e, quando questo non è noto, del luogo dove il cadavere è stato deposto, le notizie necessarie alla formazione dell'atto di morte.”
Anche se la morte violenta non è causata da ipotesi di reato, l’atto di morte viene formato con iscrizione in Parte II, Serie B, del registro degli atti di morte utilizzando la notizia di morte che il Magistrato o l’ufficiale di polizia giudiziaria intervenuto deve trasmettere all’ufficiale di stato civile competente. Spesso la notizia di morte è contenuta nel nulla-osta al seppellimento rilasciato dalla Procura della Repubblica ex art. 77, comma 1, D.P.R. n. 396/2000.
Se il cadavere si presenta non conosciuto o irriconoscibile, l'atto di morte viene formato con iscrizione in Parte II, Serie B, del registro degli atti di morte, sulla base del relativo decreto emesso dal Tribunale, come disposto all'art. 78 del D.P.R. n. 396/2000.
Qualora il cadavere sia stato inumato o tumulato o cremato senza la relativa autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile e l’atto di morte non è stato già formato, lo stesso sarà redatto, con iscrizione in Parte II, Serie B, del registro degli atti di morte, esclusivamente in conformità agli elementi contenuti nel decreto del tribunale dato con il procedimento di rettificazione, su istanza di persona interessata o del Procuratore della Repubblica ai sensi dell’art. 75, D.P.R. n. 396/2000.
Decessi durante viaggi
Per le morti avvenute durante un viaggio marittimo, aereo e ferroviario, la formazione del relativo atto di stato civile, disciplinato dagli articoli 79 e 80 del D.P.R. n. 396/2000 avviene per trascrizione in Parte II, Serie C del registro di morte, degli atti e dei processi verbali redatti rispettivamente dal comandante della nave, dell’aereo o del treno, che rivestono funzioni di stato civile per effetto dell’art. 8 D.P.R. n. 396/2000. La competenza alla formazione dell’atto di morte in caso di viaggio marittimo e aereo è dell'ufficiale dello stato civile del luogo di primo approdo della nave o dell'aeromobile o, in caso di naufragio della nave o di perdita dell'aeromobile, del luogo in cui vengono formati i processi verbali di scomparsa. Se tale luogo si trova in Paese estero, le autorità diplomatiche o consolari devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile competente, ai sensi dell'articolo 17, copia degli atti formati o acquisiti. Per i viaggi ferroviari la competenza è dell’ufficiale di Stato civile del comune dove si trova la stazione nella quale si effettua la prima fermata del convoglio dopo il decesso.
Casi particolari
L’art. 37 del D.P.R. 396/2000 disciplina la formazione dell’atto di morte in casi particolari riguardanti la nascita dei bimbi che al momento della dichiarazione di nascita non sono vivi. In questo caso il dichiarante deve far conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con attestazione di nascita. L'ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita se il bambino è nato morto e fa risultare ciò nell'atto stesso. Verrà invece formato anche quello di morte, se il bambino è morto posteriormente alla nascita.
Articolo di Lorella Capezzali
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