Il ruolo dell’organo esecutivo nel nuovo iter di bilancio

Come conciliare le scadenze per i responsabili con gli indirizzi della Giunta?

Servizi Comunali Bilancio Bilancio preventivo
di Barbero Matteo
19 Settembre 2023

Nell’analisi della nuova disciplina dell’iter di predisposizione del bilancio di previsione degli enti locali dettata dal D.M. 25 luglio 2023 ci siamo già soffermati sul “bilancio tecnico”, analizzandone struttura e contenuti in relazione alle scadenze previste per il responsabile del servizio finanziario e degli altri servizi. È opportuno però anche esaminare come si esplica in questo nuovo contesto il ruolo degli organi esecutivi.

L’atto di indirizzo iniziale
In base al nuovo paragrafo 9.3.1 dell’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/201 è previsto che l’organo esecutivo (ovvero generalmente la Giunta) possa adottare ed impartire ai Responsabili dei servizi, entro il 15 di settembre, un atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni, elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio) e tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente. 
Tale documento, recita il principio contabile applicato novellato, deve essere predisposto “con l’assistenza del Segretario comunale e/o del Direttore Generale ove previsto”. La mancanza dell’atto di indirizzo iniziale non blocca l’iter e non esonera il Responsabile del servizio finanziario dall’obbligo di predisporre e presentare il bilancio tecnico. Del resto, non essendo espressamente previsto un provvedimento ad hoc, esso difficilmente può considerarsi obbligatorio, vigendo una sorta di principio di libertà della forma, per cui ben potrebbe configurarsi un atto di indirizzo, ad esempio, in forma di direttiva. Nel caso si opti per la delibera (della quale si propone in allegato un possibile schema), si pone un ulteriore interrogativo: laddove si ritenga che l’atto in questione costituisca mero indirizzo, i pareri non sarebbero necessari. Chi scrive ritiene preferibile questa soluzione, anche al fine di evitare che il Responsabile del servizio finanziario sia chiamato a esprimere un parere di regolarità contabile su un documento che viaggia in parallelo rispetto al bilancio tecnico. Naturalmente, a nostro avviso, nulla vieta che anche negli enti di piccola dimensione si adotti un atto di indirizzo, sebbene non espressamente previsto. 

I successivi passaggi
L’organo esecutivo è destinatario della proposta di bilancio tecnico elaborata dal Responsabile del servizio finanziario e, in caso di squilibri, è chiamato a individuare gli interventi atti a riequilibrare le previsioni segnalando i possibili interventi di riequilibrio.
Nell’iter ordinario è previsto che, entro il 20 ottobre, l'organo esecutivo possa fornire a ulteriori indirizzi al Responsabile del servizio finanziario, affinché quest’ultimo predisponga la versione finale del bilancio completa di allegati, da trasmettere poi alla stessa Giunta per l’approvazione entro il 15 novembre. Anche in tal caso, se il Responsabile finanziario riscontra squilibri richiede all'organo esecutivo indicazioni correttive e, in assenza di indicazioni sulle previsioni da mantenere, da eliminare o da integrare, elabora comunque una proposta di bilancio di previsione in equilibrio motivando le scelte. 
“In tempo utile” per consentire l’aggiornamento e l’approvazione dello schema di bilancio entro il 15 novembre, l’organo esecutivo può chiedere al Responsabile del servizio finanziario di effettuare ulteriori modifiche e integrazioni, in ordine alle quali è richiesta la condivisione dei dirigenti (rectius, dei Responsabili di servizio) competenti, applicando la regola del silenzio-assenso al fine del rispetto della tempistica prevista. 
Per gli enti di piccola dimensione e per quelli che hanno attribuito la gestione del servizio finanziario, compresa la predisposizione dei documenti contabili, a una Unione di comuni, tutto il procedimento è accentrato sul Responsabile del servizio finanziario che, di fatto, dopo aver predisposto il bilancio tecnico, deve lavorare fianco a fianco dell’organo esecutivo per arrivare al bilancio definitivo. In entrambi i casi, infatti, si prevede che entro il 15 ottobre l’organo esecutivo, con la collaborazione del Responsabile del servizio finanziario o di chi ne fa le veci e, se possibile, degli uffici del comune, definisce le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione. 

Conclusioni
Gli indirizzi dell’organo esecutivo possono intervenire a monte o contestualmente rispetto al primo bilancio tecnico o a valle dello stesso. In ogni caso, “In tempo utile” (tempistica indefinita) “per consentire l’aggiornamento e l’approvazione dello schema di bilancio entro tale termine (15 novembre), l’organo esecutivo può chiedere al Responsabile del servizio finanziario di effettuare ulteriori modifiche e integrazioni, in ordine alle quali è richiesta la condivisione dei dirigenti competenti, applicando la regola del silenzio-assenso al fine del rispetto della tempistica prevista”. 
In questo caso si delinea un sub-procedimento avviato su impulso della Giunta che potrebbe essere opportunamente disciplinato a livello regolamentare (specie nella tempistica).

Allegato - Schema di delibera

Articolo di Matteo Barbero
 

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