Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul DDL Concorrenza: rafforzare trasparenza, competitività ed efficienza nella gestione dei servizi pubblici locali
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 4 giugno 2025
Un Comune facente parte della convenzione di Polizia associata, obbliga il nostro ufficio a rilasciare i nulla osta per i trasporti eccezionali. Abbiamo sollevato il problema dicendo che non abbiamo le competenze necessarie per stabilire se una strada può, o non può, sopportare determinati pesi e che pertanto sarebbe opportuno ottemperare a quanto stabilisce il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che con Prot. n. 293/2017 emanava la specifica direttiva.
Chiedo cortesemente un vostro parere e più specificatamente quale accorgimento può adottare il Responsabile del Servizio, per non incorrere nel provvedimento di omissioni d'atti d'ufficio nel caso non voglia firmare gli atti, oppure nella nullità dell'atto in caso lo firmi senza avere le opportune competenze.
La problematica sollevata dall’istante è ben nota a chi scrive che ne ha avuto esperienza diretta e personale.
Ciò detto, l’ufficio viabilità e traffico, in forza del punto 5.2 della Direttiva del Ministero dei Lavori pubblici del 12 aprile 1995, dovrebbe poter contare su personale tecnico specializzato (ingegneri specializzati in pianificazione del traffico e geometri coadiutori). Tale personale tecnico dovrebbe, infatti, provvedere almeno alla progettazione degli interventi in forza del disposto di cui al secondo comma dell'art. 77 del Regolamento C.D.S. oltrechè alla direzione dei lavori di segnaletica ed alla messa a gara degli stessi (predisposizione di capitolati tecnici, progettazione degli interventi e relativi computi metrici, revisione dei costi sulla base dei prezziari regionali etc) ovvero alla visione e valutazione degli elaborati grafici e dei dati relativi agli schemi di carico (come nel caso di specie).
Infatti, il comma 2 del punto 2 della Direttiva citata nel quesito così recita:
“Trattasi di attività specialistica, che deve essere condotta da personale tecnico appositamente formato e addestrato, con specifico riferimento anche ai controlli da effettuare sulla documentazione necessaria per ottenere l’autorizzazione, e in particolare quella di cui all’articolo 14, commi 3, 4 e 7 del Regolamento”.
Inoltre, l’art. 35 del C.D.S. così recita:
1. Il Ministero dei lavori pubblici è competente ad impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, sentito il Ministero dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza, su tutte le strade, eccetto quelle di esclusivo uso militare, in ordine alle quali è competente il comando militare territoriale. Stabilisce, inoltre, i criteri per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento e, comunque, ove si renda necessario.
Si richiama, inoltre, l’attenzione sul fatto che gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della strada esigono che la motivazione di un provvedimento non sia semplicemente enunciata ma sia sorretta da un’attività istruttoria il cui espletamento deve essere verificabile. Il provvedimento di autorizzazione, quindi, nel caso di specie, potrebbe rivelarsi viziato per difetto di istruttoria. Di più. La legittimità dell’atto amministrativo potrebbe essere sindacata per violazione di legge in quanto il provvedimento è stato emanato in violazione della direttiva ministeriale richiamata.
Ciò detto, una amministrazione pubblica può ben essere priva di competenze al suo interno in relazione alle problematiche assegnate: può esserlo per ragioni contingenti (in ragione di dipendenti nuovi o non formati o mancanti nel ruolo) o strutturali (perché si chiede un adempimento che normalmente l'ente non faccia). Per fronteggiare tali situazioni esiste lo strumento degli appalti che consentono di acquisire all'esterno le professionalità per espletare i lavori, per comprare prodotti o acquisire servizi anche consulenziali. Nelle more o in mancanza di questo apporto esterno, si suggerisce di adottare valutazioni precauzionali, fortemente limitative dell'uso delle strade in questione, informando il segretario generale di riferimento, organo burocratico di vertice degli enti locali anche in ragione del fatto che la violazione di una direttiva ministeriale siffatta potrebbe comportare l’emergere di profili di danno erariale ove dovessero manifestarsi sinistri o eventi funesti.
Dott. Pietro CUCUMILE 08/02/2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 4 giugno 2025
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Decreto 22 aprile 2025
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