Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiChi è eletto in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può ricevere più di un emolumento comunque denominato a sua scelta. Dalla lettura della norma si evince l'obbligo di optare per una indennità di funzione. Esiste la possibilità per percepire due diverse indennità di funzione pur rispettando il limite complessivo dell'indennità più elevata? Pertanto l'ente che deve erogare l'indennità più elevata può erogare solo la differenza tra le due diverse indennità?
L’art. 5, c. 11, D.L. n. 78/2010 dispone:
“11. Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta.”
Il Ministero dell’Interno ha chiarito (in un parere del dicembre 2010) che la norma in oggetto:
“(…) ha stabilito che chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta.
Ne deriva che il legislatore, estendendo il divieto di cumulo originariamente contemplato solo tra due diverse indennità di funzione, ha precluso la possibilità di percepire contemporaneamente indennità di funzione e gettoni di presenza previsti per le cariche ricoperte presso enti diversi.
Pertanto, l'amministratore interessato dovrà optare per uno dei due emolumenti.”
Rimane pertanto escluso che l’amministratore possa percepire l’indennità meno elevata e nel contempo percepire da un altro ente la differenza tra la più elevata e la meno elevata.
18 settembre 2023 Massimo Monteverdi
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INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 5 giugno 2025
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
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