Voci stipendiali che spettano per congedo straordinario

Quesiti
di Conforti Daniele
12 Febbraio 2018

Un dipendente Comunale è stato posto in congedo straordinario ex legge 104/1992.

Si chiede di sapere quali sono le voci stipendiali che spettano e quelle che non devono essere erogate.

Risposta

Il dipendente assente per congedo straordinario (art. 42, D.Lgs. n. 151/2001) ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione percepita, cioè riferita all’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento economico.

Pertanto, a titolo esemplificativo non esaustivo, rientrano nel calcolo dell’indennità lo stipendio tabellare (comprensivo dell’indennità integrativa speciale, la progressione economica orizzontale, la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni ad personam, l’indennità di comparto, la retribuzione di posizione (a parere dello scrivente), ecc. Al contrario non devono essere erogate le indennità strettamente correlate alla presenza effettiva (ad es. indennità di rischio, disagio, maneggio valori ecc.).

Daniele Conforti Consulente del Lavoro            Data 08/02/2018

 

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