Ferie arretrate non godute e modalità di utilizzo

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
15 Settembre 2023

Si chiede se le ferie di un dipendente comunale di competenza anno 2021 e non fruite possono essere autorizzate nel corrente anno 2023. Si chiede quali specifici impedimenti alla fruizione delle ferie nell'anno di competenza permettono il trasporto del residuo nell'anno successivo; e se il termine del 30.06 è tassativo.

Si chiede quale normativa contrattuale preveda la messa in ferie d'ufficio del dipendente con atto unilaterale del responsabile.

Risposta

L’art. 38, CCNL 16 novembre 2022 dispone: “9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa tempestiva autorizzazione, in tempo congruo nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Il diniego delle ferie da parte dell’amministrazione deve avvenire in forma scritta, anche mediante comunicazione in forma digitale.

10. L’ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.

12. Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque, al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1° giugno - 30 settembre. (…)

14. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno di maturazione, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.

15. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione.”

In generale, la pianificazione delle ferie è a cura dell’ente, cioè del dirigente/responsabile del servizio, il quale predispone un piano al fine di garantire l’utilizzo delle stesse in concomitanza con le esigenze di continuità del servizio, rispettando le modalità previste dal CCNL.

Le ferie non godute in un anno possono essere utilizzate entro il primo semestre dell’anno successivo se si sono verificate “indifferibili esigenze di servizio”. 

Ciò però presuppone che sia il dirigente/responsabile di servizio ad aver negato, in forma scritta, la fruizione delle ferie richieste dal dipendente. 

Se questa esigenza di servizio si protrae oltre il primo semestre, nulla vieta che il lavoratore possa utilizzare le ferie accumulate anche dopo il primo semestre, essendo le stesse un diritto irrinunciabile.

Se è il lavoratore ad aver protratto oltre la fine dell’anno le ferie residue, le potrà utilizzare anche dopo il primo semestre ma ciò avverrà “compatibilmente con le esigenze di servizio” e dunque concordandone con il responsabile il progressivo smaltimento.

Infine, nessuna norma contrattuale o di legge prevede che l’ente possa mettere in ferie d’ufficio un dipendente, poiché le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore.

13 settembre 2023         Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6320, sintomo n. 6425

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