MATERIALE WORKSHOP: LE ENTRATE VINCOLATE Nuove prospettive di gestione
Sintesi dell'intervento del Dott. Paolo Dolci
Approfondimento di Ambrogio Fichera Le misure di sicurezza per la gestione dei giochi gonfiabili
Ambrogio Fichera
I giochi gonfiabili sono attrazioni dello spettacolo viaggiante destinati all’utilizzo da parte dei bambini al di sotto dei 12 anni che debbono essere gestiti da personale dotato di una adeguata professionalità.
Alcuni gravi incidenti accaduti negli ultimi anni durante l’utilizzo di queste attrazioni hanno spinto l’ANCI ad emanare, previa indicazione del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, una nota di indirizzi rivolta alle amministrazioni comunali, preposte al rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio dei suddetti giochi e che, per tale ragione, devono vigilare sulla loro sicurezza, al fine di precisare ed armonizzare gli interventi di controllo in materia di tutela della sicurezza e della incolumità degli utenti delle attività di spettacolo viaggiante.
La nota, firmata da Stefano Campioni, responsabile del Dipartimento Attività Produttive ANCI, precisa innanzitutto che i giochi gonfiabili sono inseriti nell’elenco di cui all’Art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 tra le “medie attrazioni” e sono definiti come “Strutture di varie dimensioni realizzate mediante tubolari in PVC spalmato, gonfiati ad aria e mantenuti a pressione tramite motore elettrico. Il pubblico si avvale di queste strutture per compiere piccoli salti o seguire percorsi ed effettuare scivolate. Dette attrazioni gonfiabili sono costituite interamente di materiale ignifugo realizzato in conformità alle direttive europee ed a quelle del Ministero della sanità e vengono ancorate a terra tramite picchetti o contrappesi idonei. Hanno forma che richiama il soggetto, come ad esempio il «Castello medievale», la «Balena», lo «Scivolo pagliaccio», lo «Scivologigante», la «Bolla d’aria», ecc.”.
Le attrazioni dello spettacolo viaggiante, prima di essere utilizzate devono essere dotate della documentazione tecnica prevista dal D.M. 18 maggio 2007 costituita dal libretto dell’attività e dal manuale di uso e di manutenzione. Il libretto dell’attività riporta le caratteristiche tecniche dell’attrazione (foto, dimensioni, sistemi di funzionamento, schemi tecnici, ecc.) e, al suo interno, dovranno essere riportati il collaudo annuale redatto da un professionista abilitato, nonché le manutenzioni e le modifiche effettuate. Sempre ai sensi di quanto disposto dal D.M. 18 maggio 2007 sopra citato, a seguito di apposita verifica effettuata dalla C.C.V.L.P.S., il comune rilascia un codice identificativo che viene apposto su ogni singola attrazione.
Dette strutture devono essere utilizzate da esercenti attività di spettacolo viaggiante, in possesso di licenza permanente rilasciata dal comune di residenza o sede dell’azienda, ai sensi dell’Art. 69 del T.U.L.P.S., previa verifica della sicurezza del luogo di installazione (area pubblica o locale), delle attrezzature e delle strutture utilizzate da parte della C.C.V.L.P.S. ai sensi dell’Art. 80 del T.U.L.P.S. Se l’installazione riguarda una capienza massima di 200 persone le verifiche della commissione possono essere sostituite da una relazione di collaudo redatta da un professionista abilitato. In particolare, saranno oggetto della verifica tecnica la documentazione relativa al collaudo annuale dell’attrazione, l’attestazione di corretto montaggio, le manutenzioni effettuate, le certificazioni riguardanti l’impianto elettrico egli altri impianti, nonché quant’altro ritenuto necessario dalla Commissione. Successivamente all’esito favorevole delle verifiche di sicurezza potrà essere rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, sempre ai sensi dell’Art. 69 T.U.L.P.S.
La nota ANCI fa inoltre riferimento all’applicazione, dalla data dell’8 marzo del 2007, della norma europea UNI EN 14960:2007 “Attrezzature da gioco gonfiabili - Requisiti di sicurezza e metodi di prova”, che detta le seguenti prescrizioni per le attrazioni di questa tipologia:
Al fine di assicurarne l’osservanza, le suddette prescrizioni, ai sensi dell’Art. 9 del T.U.L.P.S., dovranno essere inserite nella licenza di esercizio di cui all’Art. 69 T.U.L.P.S., prescrivendo all’esercente l’attività di tenere nei pressi dell’attrazione un anemometro per poter misurare la velocità del vento e provvedere a smontare prontamente l’attrazione in caso di pericolo.
La nota ANCI suggerisce l’opportunità di inserire nella licenza di esercizio anche le seguenti prescrizioni:
area idonea, a livello terreno su terrapieno, non esposta a rischi naturali e ad adeguata distanza dalle vie di transito e da altre strutture/attrezzature pericolose;
dalla ditta costruttrice/fornitrice;
materiale morbido, per eventuali cadute accidentali dei bambini fuori dalle stesse;
e/o accidentali che possano essere causa di incidenti o di rottura dell’involucro;deve essere costantemente presente, durante l’utilizzo delle attrezzature, il gestore dell’attrazione (titolare della licenza di cui all’art.69) incaricato della sicurezza;
attrezzature, e vietati gli oggetti e i comportamenti potenzialmente pericolosi ed essere osservate tutte le cautele per garantire la massima sicurezza.
Da ultimo va ricordato che l’ANCI mette in guardia dai rischi derivanti dalla diffusa consuetudine di noleggiare da pare di associazioni, attività commerciali ed altri operatori economici i gonfiabili e di installarli su aree pubbliche, magari nel corso di manifestazioni, sagre ed eventi vari, senza alcun presidio di esercenti l’attività di spettacolo viaggiante o di personale adeguatamente formato, presenza che, al contrario, deve essere sempre assicurata.
8 febbraio 2018
Sintesi dell'intervento del Dott. Paolo Dolci
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