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Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche della famiglia – 5 giugno 2025
Risposta di Ambrogio Fichera
QuesitiUna ditta svolge attività di noleggio senza conducente con sede legale e operativa nell'Ente, ma la stessa sede di fatto non esiste più, la ditta ha un'unità locale in altro Ente, dove custodisce i veicoli, si chiede se tale ditta può esercitare tale attività, non avendo più la sede legale ed operativa nell'Ente.
Si premette che l’Articolo 1 del D.P.R. 19/12/2001, n. 481 (Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente.) prevede che “L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia.”.
Per quanto riguarda la sede legale, tenuto conto che ogni impresa deve averne una (anche in un Comune diverso) e che la sede legale ed operativa indicata precedentemente sembra non esistere più, sarà opportuno controllare eventuali modifiche con il Registro Imprese della Camera di Commercio, per appurare dove sia attualmente stata fissata la sede legale.
Per l’esercizio dell’attività di noleggio senza conducente è prescritto il possesso, anche in un altro comune, di una rimessa dove vengano custoditi i veicoli.
Dovrà essere verificato pertanto il rispetto, da parte della ditta interessata, di quanto previsto dall’Articolo 1 del citato D.P.R. n. 481/2001.
Fatto salvo l’esito delle verifiche di cui sopra, non si ravvisano altri motivi ostativi all’esercizio dell’attività in interesse nel Comune.
11 settembre 2023 Ambrogio Fichera
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