Calcolo delle facoltà assunzionali per l’anno 2026
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiL'art. 107-bis, D.L. 18/2020 prevede la possibilità, a decorrere dal bilancio 2021, di calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità utilizzando i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021. Si chiede se sia possibile sostituire la sola annualità del 2020 con i dati del 2019, mantenendo i dati del 2021, essendo questi ultimi più favorevoli per l'Ente, in quanto migliori per capacità di riscossione.
L’art. 107-bis, D.L. n. 18/2020 dispone:
“1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.”
Per come è scritta la disposizione (con la congiunzione “e”, anziché “o"), essa sembrerebbe non lasciare spazio a diverse soluzioni: se l’ente usufruisce della facoltà prevista dall’art. 107-bis, dovrebbe cioè utilizzare i dati 2019 in luogo sia del 2020, sia del 2021.
Tuttavia, la ratio della norma (evidenziata anche dall’utilizzo dell'espressione “possono calcolare”) è quella di agevolare gli enti che, a seguito della pandemia, riscontrano presumibilmente una maggiore difficoltà nella riscossione delle entrate tributarie ed extra-tributarie.
Allargare al 2021 la facoltà prevista dall’art. 107-bis significa riconoscere ufficialmente che le difficoltà manifestatesi nel 2020 si estendono con ogni probabilità anche all’esercizio 2021.
Se l’ente ha invece verificato che la propria capacità di riscossione è, contrariamente alle previsioni, migliorata nel corso del 2021, si ritiene che debba prevalere il principio della veridicità del bilancio e che il FCDE possa perciò essere calcolato usando i dati effettivi del 2021, sfruttando la facoltà di legge solo per l’esercizio 2020, annualità in cui si è verificata la condizione peggiorativa.
12 Settembre 2023 Massimo Monteverdi
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