L’art. 62, c. 7, CCNL 16 novembre 2022 dispone: “7. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all’orario concordato tra le parti e che superino anche la durata dell’orario normale di lavoro, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D. lgs. n. 81/2015. (…)”.
Il lavoratore a tempo parziale può svolgere lavoro straordinario solo quando le relative prestazioni sono ulteriori rispetto all’orario concordato e contemporaneamente superino l’orario normale di lavoro, cioè quello a tempo pieno.
Nel caso esposto nel quesito, il dipendente svolge lavoro straordinario quando le relative prestazioni determinano un orario complessivo superiore alle 36 ore settimanali.
Se cioè il lavoratore che ha un orario di 30 ore settimanali è autorizzato a svolgere in una determinata settimana 8 ore di lavoro in più, le otto ore sono considerate lavoro straordinario.
Il lavoro supplementare, invece, ai sensi dell’art. 62, c. 2, CCNL 16 novembre 2022, è quello svolto “2. (…) oltre l’orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell’orario ordinario di lavoro (…)”.
Inoltre, la “misura massima della percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all’orario mensile”.
Nel caso proposto, il dipendente svolge lavoro supplementare quando le prestazioni richieste superano settimanalmente le 30 ore ma non le 36.
Nell’arco di un mese, il lavoratore non potrà svolgere più del 25% delle ore lavorate in quel mese.
Il comma 4 dispone poi: “In presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa."
Bisogna notare però che, ai sensi del successivo comma 3, “Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.”
Pertanto:
1) In un rapporto di lavoro a part time di tipo verticale, come quello una timbratura effettuata dopo l’orario concordato non determina comunque lavoro supplementare.
La timbratura oltre l’orario concordato non può essere remunerata come lavoro supplementare, ma determina ore di lavoro da recuperare, secondo quanto regolamentato dal singolo ente.
2) La prestazione in giorno non lavorativo è attribuibile a lavoro supplementare solo se a monte vi è un’autorizzazione a svolgerlo da parte del responsabile del servizio.
In mancanza di tale autorizzazione, cioè, le ore lavorate nel giorno deputato a riposo devono essere recuperate.
3) Ai sensi dei commi 5 e 6 dello stesso art. 62, il lavoro supplementare è retribuito come segue: “5. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all’art. 74, comma 2, lettera d) del presente CCNL, maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.
6. Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo dal comma 2, ma rientrino comunque entro l’orario ordinario di lavoro, la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma 5 è elevata al 25%.”
Da notare, infine, che il lavoro supplementare è finanziato con gli stessi fondi stanziati per lavoro straordinario. Tale fondo cioè deve essere sufficiente per soddisfare le richieste di lavoro supplementare e di lavoro straordinario.
Se ne deduce l’obbligatorietà di una preventiva autorizzazione da parte del responsabile del servizio.
8 settembre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6300, sintomo n. 6405