Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiL'Ente ha un Regolamento per le entrate tributarie contenente un articolo che prevede la "compensazione su iniziativa d'ufficio per il soggetto che deve ricevere somme dal Comune relativamente a prestazioni ovvero contributi e/o somme di qualunque specie e natura e si trovi in una situazione debitoria nei confronti dell'Ente relativamente a entrate tributarie e/o patrimoniali già scadute".
Si può applicare ciò anche ai dipendenti comunali con le trattenute stipendiali?
Se si intende compensare un debito tributario del dipendente nei confronti del Comune trattenendo una quota dello stipendio a lui spettante, si rammenta che ciò non può avvenire in automatico.
Anche se vi fosse un accordo con il lavoratore per operare tale trattenuta, essa non potrebbe essere, su base mensile, superiore a 1/5 del netto in busta.
Inoltre, in assenza di accordo, la trattenuta sullo stipendio può avvenire solo a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria (pignoramento presso terzi) e sempre nei limiti del quinto dello stipendio netto.
Serve cioè un titolo esecutivo per poter ottenere il pignoramento.
L’art. 2, D.P.R. n. 180/1950 prevede infatti:
“Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:
1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;
3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, all'impiegato o salariato.
Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni."
8 settembre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6297, sintomo n. 6402
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
presentata dall'Avv. Lorella Martini
Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 5 marzo 2025, n 1882
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